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Documents et interprétations

Il diritto di resistenza nel Settecento italiano

Documenti per la storia della traduzione del De iure naturae et gentium di Pufendorf
Le droit de résistance pendant le XVIIIe siècle italien. Documents pour l’histoire de la traduction du De iure naturae et gentium de Pufendorf
The right of resistance in the 18th century. Documents for the history of the translation of the De iure naturae et gentium by Pufendorf
Stefania Stoffella
p. 173-199

Résumés

La traduction italienne du De iure naturae et gentium de Pufendorf (1672), qui rendit possible à la moitié du XVIIIe s. la première diffusion en Italie des doctrines du droit moderne développées en Allemagne, constitue un événement très important dans l’histoire de la culture juridico-politique européenne. La diffusion de la pensée de Pufendorf en Italie fut réalisée par l’intermédiaire du ‘canal français’ : le traducteur italien, Giovambattista Almici (1717-1793), s’est conformé à la traduction française de Jean Barbeyrac (1674-1744) – qui est le résultat d’une véritable réélaboration du texte original – à laquelle il a ajouté des rectifications supplémentaires. Dans cette affaire, Clemente Baroni Cavalcabò (1726-1796) et Giovanni Chiaramonti (1731-1796) jouent un rôle de premier plan. La correspondance inédite entre Baroni, attiré par la pensée de Montesquieu, et Chiaramonti, est un témoignage sur le vif de l’accueil réservé dans un premier temps en Italie à la pensée politique dérivée des œuvres de Grotius et Pufendorf. Dans les lettres que nous publions ici, Baroni justifie le droit de résistance sur la base des principes naturels. Ces documents offrent donc des éléments nouveaux pour comprendre dans quelle mesure et avec quelles conséquences les milieux politiques italiens ont participé à la première circulation du droit naturel moderne, apportant ainsi une contribution à l’étude d’une question historique toujours ouverte.

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Texte intégral

Lo studio del gius Naturale è divenuto, in Germania principalmente, così comune, e tanti hanno scritto, e pubblicato su di esso i loro pensieri, che ormai non è mancato alcun’Autore, il quale abbia compilato l’Istoria delle fattiche letterarie uscite in tal proposito alla luce.

  • 1 C. Baroni Cavalcabò, Confutazione del sentimento di Samuel Cocceius intorno all’Origine del Diritto (...)

1Così scrive nel 1756 Clemente Baroni, letterato di una piccola ma fervente Accademia del Tirolo italiano divenuta in quegli anni centro di attivo confronto con le dottrine provenienti dalla Germania, nella Confutazione del sentimento di Samuel Cocceius intorno all’Origine del Diritto Naturale1.

  • 2 Probabilmente il Baroni fu il primo a tradurre in Italia il celebre capitolo VI del libro XI dell’E (...)
  • 3 Sull’influenza del Muratori nell’ambiente roveretano cf. M. Allegri, « Tra Vienna e Venezia : la fo (...)
  • 4 Cf. D. Panizza, « La traduzione italiana del De iure naturae di Pufendorf : giusnaturalismo moderno (...)
  • 5 Cf. D. Quaglioni, « Pufendorf in Italia », cit., dove si pubblica in appendice l’elenco degli « ass (...)

2Attratto dalle dottrine di Montesquieu e autore di alcune dissertazioni sul diritto naturale moderno, il Baroni testimonia il ruolo svolto dall’Accademia Roveretana degli Agiati nella recezione dei modelli di scuola groziana, pufendorfiana e thomasiana, che in Italia non penetrarono che più tardi negli ambienti universitari2. Proprio a Rovereto, nel crocevia di esperienze dottrinali di diversa natura e provenienza, confluirono e si consolidarono da una parte la corrente ‘ascendente’ della scuola muratoriana, tutta europea nella dimensione del rinnovamento metodologico degli studi storici, ma tutta legata ad una vena fortemente risalente di cattolicismo riformatore, e dall’altra quella ‘discendente’ del giusnaturalismo tedesco3. In questo quadro un posto di primo piano spetta all’opera del Baroni, che fu uno tra i fondatori dell’Accademia e che spicca tra i protagonisti della divulgazione delle dottrine politiche di matrice groziano-pufendorfiana. L’aspirazione a un avvicinamento della cultura europea a quella italiana può spiegare l’attiva partecipazione del Baroni alla diffusione in Italia dell’opera principale di Samuel von Pufendorf, il De iure naturae et gentium (1672)4. Il Roveretano, infatti, si annovera tra gli « associati », cioè tra i sottoscrittori della traduzione italiana dell’opera del giurista tedesco, preparata e avviata alla stampa da Giovambattista Almici5.

  • 6 Amedeo Svaier a Giuseppe Valeriano Vannetti, Venezia, 4 novembre 1756, Rovereto, Biblioteca Civica (...)

3La Confutazione del Baroni, dalla quale abbiamo preso le mosse, è di poco precedente a una lettera di Amedeo Svaier a Giuseppe Valeriano Vannetti, entrambi membri dell’Accademia di Rovereto, con la quale si dava notizia della stampa in corso della traduzione italiana del De iure naturae et gentium6 :

Di novità Letterarie non abbiamo che una nuova tradutione del Jus Naturae et Gentium del Puffendorfio, come vedrà dal annesso Manifesto. Iddio sa come questa bella opera verà sfigurata.

  • 7 Il Diritto della Natura e delle Genti o sia Sistema generale De’ Principii li più importanti di Mor (...)
  • 8 Jean Barbeyrac (1674-1744) tradusse in francese nel 1706 il De iure naturae et gentium di Pufendorf (...)

4La traduzione, il cui progetto era maturato all’interno dell’ambiente giansenista di Brescia e che a metà del XVIII secolo risultava ancora ‘scandalosa’ a causa delle sue origini dichiaratamente protestanti, fu stampata a Venezia presso Pietro Valvasense tra il 1757 e il 17597. Le parole dello Svaier sono indicative della singolarità della traduzione italiana, il cui titolo è già di per sé emblematico : essa fu esemplata sulla traduzione francese di Jean Barbeyrac, frutto di una profonda rielaborazione del testo pufendorfiano, e corredata da lunghe note che ne illustrano le ‘rettifiche’8.

  • 9 Il Chiaramonti (1731-1796), anch’egli membro dell’Accademia Roveretana degli Agiati, si addottorò a (...)
  • 10 Giovanni Battista Chiaramonti a Giuseppe Valeriano Vannetti, Venezia, 18 maggio 1757, Rovereto, Bib (...)
  • 11 Clemente Baroni Cavalcabò a Giuseppe Valeriano Vannetti, Sacco, 23 aprile 1757, Rovereto, Bibliotec (...)
  • 12 Clemente Baroni Cavalcabò a Giovanni Battista Chiaramonti, Sacco, 20 gennaio 1758, Trento, Bibliote (...)
  • 13 Ibid.
  • 14 Ibid. Sull’uso della lingua italiana l’Almici precisava al Chiaramonti : « Ma caro signor Giam Batt (...)
  • 15 Nella sua prefazione il Barbeyrac, attestando di aver tentato di rendere il pensiero dell’Autore «  (...)

5In occasione di questo importante avvenimento, che permise il primo ingresso in Italia delle dottrine giusnaturalistiche attraverso il ‘canale francese’, il Baroni aveva imbastito una fitta corrispondenza con uno dei protagonisti dell’impresa, Giovanni Battista Chiaramonti9. Risale al 18 maggio del 1757 una lettera che questi inviò al Vannetti, chiedendogli di informare il Baroni sull’impresa dell’Almici e sulle difficoltà della stampa del primo tomo dell’opera10. La lettera seguiva a meno di un mese di distanza a una missiva del Baroni al Vannetti, con la quale si dava notizia che dell’opera dell’Almici finora egli non aveva potuto leggere che la prefazione, ma che appena avrebbe potuto « leggere più addentro » avrebbe fatto conoscere al Chiaramonti il suo « qualunque sentimento sopra di detto libro »11. Il giudizio richiesto sul primo tomo dell’opera non doveva tardare. Il Baroni, infatti, accogliendo l’invito, si era impegnato a far conoscere al Chiaramonti il suo « qualunque si fosse, sentimento sopra la traduzione, e rettificazione insieme dell’opera grande del Puffendorf, che il Signor Giovambattista Almici con saggio avvedimento ha impreso di dare all’Italia »12. In una lettera del 20 gennaio 1758, che qui si pubblica, il Baroni scriveva al Chiaramonti che gli sembrava che l’Almici « siasi accinto alla sua impresa ben provveduto di que’ requisiti, che alla medesima erano necessari », cioè « un giusto criterio, e un’assiduo, e profondo studio fatto negli autori, che hanno scritto delle materie, che formano il soggetto del libro »13. Non è tanto la « maggior purità ed eleganza di lingua » a costituire « un grande mancamento » nella traduzione dell’Almici, poiché non pregiudicano « alla sostanza della cosa », scrive il Baroni, quanto piuttosto il fatto che l’edizione italiana è contraddistinta da « una tal mescolanza, che senza il testo latino di quest’autore non è possibile accertarsi precisamente, quando sia l’autore, e quando il traduttore, che parli, e pronunzi tanto più » che « alcuna volta » l’Almici ha « tratto fuori dal testo i sentimenti dell’autore, e postili nelle note come suoi »14. Il Baroni allude agli interventi dell’Almici, il quale si era modellato sulle « réparations […] à l’original » studiate dal Barbeyrac per superare le difficoltà riscontrate « dans une si longue & si pénible carriere »15.

  • 16 Cf. Doc. 1 : c. 19r-v . Sul diritto di resistenza cf. F. M. De Sanctis, « Resistenza (diritto di) » (...)

6Sottolineando di non voler esprimere opinioni circa il metodo, il Baroni preferisce occuparsi piuttosto di una questione di natura squisitamente giuridico-politica. Oggetto della corrispondenza con il Chiaramonti, così come di un più ampio scritto, è il diritto di resistenza16. Il favore con il quale il Baroni guarda al riconoscimento del diritto di resistenza, giustificato sulla base dei princìpi immutabili dello ius naturale, si spiegherebbe con l’intenzione di difendere la piccola patria roveretana dalla tendenza accentratrice di Vienna. Per nulla avulso dal contesto politico nel quale era inserito, il Baroni utilizza le dottrine giusnaturalistiche, che non manca di confutare e dalle quali prende le mosse per eleborare un pensiero, che si dimostra del tutto originale.

  • 17 C. Baroni Cavalcabò, Trattato sopra l’origine del Diritto Naturale, cit., p. 2r ; Doc. 1 : c. 19v .

7Nel disegno politico di Pufendorf non solo si prevede la resistenza, qualificata come un diritto, ma si ammette anche la ribellione contro l’amministrazione della giustizia, perfino se legittimamente esercitata. Sia il Barbeyrac sia l’Almici, i quali approvano il riconoscimento dello ius resistendi, intervengono sul testo di Pufendorf sottoponendo le idee del teorico tedesco a una vivace critica, che si legge nelle note di ciascuna edizione. Il Baroni esamina il pensiero di Pufendorf, del Barbeyrac, definito « uomo di purgatissimo giudizio », e dell’Almici, con il quale polemizza apertamente17 :

Il Puffendorf [...] non è stato in questa quistione molto costante a se medesimo [...]. Pare certo, ch’egli ammetta per lecita la resistenza de’ rei ; e in ciò il Signor Almici parte nel testo, e parte nelle annotazioni lo corregge, ma per mio avviso non in maniera, che non si lasci luogo a replicare.

8L’accademico condivide la dottrina del diritto di resistenza di Pufendorf. Le perplessità del Baroni, che non manca di osservare come il pensiero di Pufendorf non sia sempre coerente, sembrano dovute piuttosto all’ambiguità dell’edizione italiana del De iure naturae et gentium.

  • 18 Sull’idea del rapporto di sudditanza nell’Età moderna come rielaborazione del vincolo di vassallagg (...)
  • 19 Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, libro III, cap. VII, p. 42; ibid., tomo I, lib (...)

9Il discorso si dispiega attorno al nodo della teoria contrattualistica, frutto della rielaborazione del vincolo di vassallaggio, sostenuta tanto da Pufendorf quanto dai suoi traduttori e approvata dal Baroni, per la quale i sudditi e il sovrano si sono impegnati con tacito patto a non violare la vicendevole obbligazione che li unisce18. Non a caso Pufendorf si occupa di questo tema all’interno della parte del De iure naturae et gentium dedicata ai contratti, in particolare nei luoghi nei quali egli esamina le ipotesi di invalidità. Nel capitolo VII del libro III dell’edizione italiana « Della materia delle promesse, e delle convenzioni », dove la discussione verte intorno alla questione « se impegnar uno si possa a sofferir de’ mali superiori alle forze ordinarie di un uomo », il pensiero di Pufendorf è così reso19 :

  • 20 Ripercorrendo i passi hobbesiani del De Cive, Pufendorf in precedenza aveva sostenuto l’invalidità (...)

Obbes qui esamina un’altra quistione20 : val a dire, se tal uno impor si possa l’obbligazione di sofferire un male superiore alla fermezza ordinaria dello spirito umano. P.E. s’egli possa impegnarsi a non difendersi da un uomo, che ferire, o uccider lo voglia. Obbes [...] lo nega assolutamente, e si vede a che fine : cioè per mostrare che le convenzioni non sono un bastante riparo alla malizia umana, e che non è sufficiente d’obbligarsi a soggiacere a qualche pena in caso che a commettere delle ingiustizie si passi : ma che per conservare la pace tra gli uomini necessariamente stabilire si deve un governo civile, che castigare possa quei tali, che insolentemente a turbarla venissero. Questa massima è vera [...]. Ma non è fuor di proposito l’esaminar le ragioni, delle quali si serve l’Obbes per fondar la medesima [...].

  • 21 Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, libro III, cap. VII, §. V, p. 155. Si legge ne (...)
  • 22 Questo passo costituisce la traduzione del brano di Hobbes riportato in nota (cf. Il Diritto della (...)
  • 23 Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, libro III, cap. VII, §. V, p. 156-157. Anche i (...)
  • 24 Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, libro III, cap. VII, §. V, p. 156-157.

10L’Almici riproduce fedelmente il passo di Pufendorf, che ricorrendo al principio di autoconservazione e alla dottrina sulla funzione giurisdizionale del sovrano formulati da Hobbes, spiega la liceità della resistenza. La iusta causa resistendi è data dall’impossibilità insita nella natura umana a obbligarsi a subire passivamente una pena, derivata dal timore della morte che « sorpassa la natural disposizione dell’uomo »21. Di conseguenza, poiché esiste un principio naturale per il quale « niuno è tenuto all’impossibile », a prescindere dalla propria volontà, « non possiamo, e non dobbiamo impegnarci ad incontrare, ed a sofferire la morte »22. Essendo prive di forza vincolante, l’uomo non è legato alle obbligazioni che ne derivano e il reo non è vincolato a sottoporsi passivamente alle pene. L’Almici, dopo aver scritto che « segno evidente che non si crede tenuto […] di non resistere all’esecutore della giustizia » è il fatto che « si lega, e custodisce » colui che è condotto al « supplizio », precisa che il reo è tuttavia « in debito di soggiacere a quel tale castigo » e che « il motivo che si tiene in ceppi, non è già, che si giudichi fuori d’una tale obbligazione »23. In tal modo si afferma in tutta la sua portata la necessità dell’applicazione delle pene, alle quali il reo « tacitamente si è in certa maniera posto in debito di sottomettersi, e rassegnarsi »24.

  • 25 Cf. Doc. 1 : c. 20r . Pufendorf, dimostrando il proprio tributo all’idea hobbesiana sulla pena, def (...)
  • 26 Doc. 1: c. 20r .

11L’Almici mette in relazione l’affermazione di Pufendorf, secondo la quale l’uomo non è in grado di obbligarsi a rispettare un patto che superi la naturale possibilità di adempiervi (come avviene nell’ipotesi delle sanzioni che infliggono un ‘male’), con il principio contrattualistico per il quale ‘pacta sunt servanda’25. È proprio a contatto con questo accostamento che affiora la difficoltà del Barbeyrac e dell’Almici a conciliare il diritto di resistenza con l’obbligo di sottostare alla sanzione. A questo proposito il Baroni avanza una serrata critica contro l’Almici, scrivendo che l’idea precedentemente sostenuta secondo la quale « non presumersi hominem ultro per pactum suum sese ad tale quid voluisse adstringere » e l’affermazione per la quale rimane fermo l’obbligo di sottostare alle sanzioni, sono « due concetti diametralmente opposti », spiegabili entrambi in base all’idea dell’autoconservazione26.

  • 27 C. Baroni Cavalcabò, Della difesa dei Rei contro i Ministri della Giustizia, Rovereto, Biblioteca C (...)
  • 28 Ibid., p. [1].
  • 29 Ibid.

12Nella dissertazione Della difesa dei Rei contro i Ministri della Giustizia (materia « dilicata, astrusa, e in mille difficoltà invilluppata »), il Baroni si fonda infatti sul « sistema » hobbesiano, che, « depurato da alcune circostanze odiose », egli considera come « il più giusto e il meglio fondato di tutti »27. In questo scritto, il quale a dispetto del titolo da ‘giurista pratico’, contiene una discussione sulla legittimità della resistenza, il Baroni spiega che il diritto a resistere trova dimostrazione nella « legge » secondo la quale « ciascheduno per una certa natural necessità procura, per quanto può, di conservar se medesimo »28. L’esigenza di garantire la salvezza del singolo, stabilita sulla « principal legge di natura », che prevede di « mantener la pace tra gli uomini il più che sia possibile », costituisce dunque la premessa del passaggio dell’uomo dalla dimensione ‘apolitica’ a quella ‘politica’ e, insieme, la giustificazione della resistenza stessa29.

  • 30 Cf. Doc. 1: c. 20r . Il Baroni scrive che « altra è la facoltà che ha il Principe di punire, e altr (...)
  • 31 C. Baroni Cavalcabò, Della difesa dei Rei contro i Ministri della Giustizia, cit., p. [2-3].
  • 32 Ibid.
  • 33 Ibid.

13È sulla base del paradigma contrattualistico, dal quale scaturiscono i dubbi del Barbeyrac e dell’Almici, che il Baroni concilia pienamente le idee di Pufendorf e scredita la critica avanzata dai suoi commentatori, accusando l’Almici di non aver interpretato correttamente il testo30. Per il Baroni il diritto di resistenza è facilmente giustificabile anche nell’ipotesi di una giusta condanna e spiega « le ragioni » che lo « muovono a credere, che il suddito possa opporsi colla forza a’ ministri del Principe, allorché questi vogliano castigarlo »31. Egli afferma che l’obbligo « di soffrir pazientemente, e senza far resistenza alcuna i castighi » sussisterebbe solo se l’uomo « nell’entrare in società avesse conceduto al Principe il diritto sopra la propria vita, cosicchè questi qualor avesse giudicato bene, lo avesse anche potuto uccidere »32. Questo diritto non esiste « perchè una tal concessione va immediatamente a ferire il dire, per cui il medesimo uomo s’è spogliato del diritto, che aveva sopra tutte le cose, il qual fine […] è la sicurezza della propria vita »33.

  • 34 Ibid., p. [2].
  • 35 Ibid., p. [2]. Il Baroni precisa che pur ammettendo che « ogni cittadino conceda anche direttamente (...)
  • 36 Ibid., p. [1-2].

14È ammissibile dunque che « un Reo per conservarsi possa a viva forza difendersi contra de’ maestrati, che volessero punirlo », in conformità con la dottrina di Pufendorf che pone nel contratto l’origine e il fondamento di un rapporto sinallagmatico, per il quale lo Stato deve tutelare i diritti previsti dai princìpi naturali, riconosciuti già nello status ‘apolitico’34. Nel pensiero del Baroni il « diritto sopra la propria vita » non fa parte di quei diritti che i singoli trasferiscono con i « patti, che formarono gli uomini nell’unirsi a vivere in una società civile », con i quali hanno sottomesso « tutte le loro volontà a quelle di un solo uomo »35. Per rafforzare questo assunto egli scrive ancora36 :

Ogni diritto adunque si dee credere, che gli uomini abbiano rinunziato, allorché vennero alla formazione de’ patti, e delle società, fuorchè quello di resistere all’altrui forza e violenza tendente alla loro rovina, da qualunque parte questa loro venisse minacciata ; dippoichè questo diritto è essenzialmente connesso e stretto col fine, per cui si formarono i patti, e le società, e in conseguenza non si può l’un dall’altro separare.

  • 37 Cf. M. Villey, La formazione del pensiero giuridico moderno, Milano, Jaca Book, 1986.
  • 38 C. Baroni Cavalcabò, Della difesa dei Rei contro i Ministri della Giustizia, cit., p. 31. Sulla con (...)

15In tal modo si afferma l’idea secondo la quale il diritto alla vita è un diritto ‘indisponibile’ e quindi un limite ‘costituzionale’ insieme ai princìpi immutabili del diritto naturale. Il diritto di salvaguardare la propria vita, dal quale scaturisce il diritto di resistenza, costituisce dunque un limite fondamentale di ordine etico e morale che tempera la summa auctoritas del sovrano. La vita del suddito si configura come un bene non alienabile, di fronte al quale anche il potere legittimo del sovrano deve arrestarsi. Il Baroni recupera dalle teorie assolutistiche l’idea per la quale l’esercizio della autorità del sovrano legibus solutus dev’essere conforme alle norme del diritto naturale che lo legittimano e ne regolano al tempo stesso gli atti. È in quest’ottica che deve essere valutata la particolare attenzione con la quale il Baroni guarda al pensiero di Hobbes, teorico di uno Stato ‘forte’ ma anche promotore di una scienza dei diritti soggettivi37. Si potrebbe in tal senso sostenere che il Baroni recuperi dalle dottrine del diritto naturale moderno una ‘concezione giuridica’ del « potere sovrano », che egli ritiene « derivi, e dipenda, immediatamente dagli uomini », per accreditare una dottrina dei limiti della sovranità38. Sembra infatti che l’interesse del Baroni per le idee del giusnaturalismo moderno sia rivolto in modo particolare verso il ‘pattismo’ che vincola il sovrano e i sudditi in un rapporto di obbligazione vicendevole. In questo senso egli teorizza, facendo leva sulle concezioni assolutistiche, un’idea di libertà che non consiste semplicemente nella concezione del diritto come spazio lasciato libero dalle leggi. Il diritto di resistenza trova la sua fonte legittimante in un principio naturale immutabile. Esso perciò non è il prodotto della legge, che come tale comporta una restrizione della libertà.

  • 39 C. Baroni Cavalcabò, Della difesa dei Rei contro i Ministri della Giustizia, cit., p. [9].
  • 40 Ibid., p. 26, 17. Il Baroni precisa a questo proposito : « A questa dottrina io opporrò quella del (...)

16È in questo contesto che si inserisce la critica del Baroni contro coloro che sostengono il principio « jus et obligatio sunt correlata, quorum unum sine altero esistere nequit »39. Servendosi « dell’autorità del istesso Puffendorfio » egli dichiara che non necessariamente a un diritto corrisponde un obbligo e che quindi « non v’è alcun assurdo nell’affermare, che un cittadino non sia obbligato a ricevere senza ripugnanza i castighi, quantunque il rettore della città abbia diritto d’imporglierli »40.

  • 41 C. Baroni Cavalcabò, Della difesa dei Rei contro i Ministri della Giustizia, cit., p. [3-4].

17Nel discorso del Baroni è inammissibile che una persona per assicurarsi la vita si privi di « un’amplissima libertà », rinunciando al « diritto di difendersi contra qualunque forza » e perciò conclude41 :

Ogn’altro diritto adunque, salvoché questo si dee dire, che l’uomo nel farsi Cittadino abbia deposto ; e che in conseguenza egli non abbia dato facoltà almen direttamente al Superiore di punirlo.

  • 42 Doc. 2 : c. 21r.
  • 43 C. Baroni Cavalcabò, Della difesa dei Rei contro i Ministri della Giustizia, cit., p. [9]. Nella su (...)
  • 44 Doc. 2: c. 21r .

18Deve essere letta in questa prospettiva anche la polemica del Baroni contro il Chiaramonti. Questi, avvalendosi del principio « ottimo, e certo » professato da Pufendorf sull’obbligo inderogabile di sottomissione alle leggi, mostra di non comprendere il pensiero del suo interlocutore42. Il Baroni tenta di dissipare i dubbi del Chiaramonti ribadendo che la questione deve essere trattata sulla base del principio contrattualistico. Spiega al Chiaramonti che il diritto di resistenza non costituisce una deroga al principio dell’autorità assoluta del sovrano, né che esso è « un segno, che ne’ Sovrani non vi sia il gius della spada », cioè il potere giudiziario43. Tuttavia il Baroni sottolinea che l’obbedienza che i sudditi devono al princeps è sottoposta ad « alcun ristringimento », cioè è soggetta ad un limite che si legittima solo in quanto originato dal patto costitutivo della società civile44 :

Per conto alla dotta opposizione, ch’ella muove alla mia opinione intorno alla resistenza de’ rei, rispondo brevemente, che il principio suo, che chiunque vive soggetto alle leggi debba con sommissione, e senza ripugnanza sottomettersi a quanto le leggi stesse decretano, è ottimo, e certo ; ma che non è meno certo quell’altro, che la società civile, e il potere sovrano e legislatorio abbia avuto origine dal consenso di quelli, che dapprincipio si ragunarono a formare la suddetta società, e che per conseguenza l’autorità in una tal formazione accordata al capo della società, ossia l’ubbidienza da prestarsi a tale autorità può aver ricevuto da’ medesimi alcun ristringimento.

  • 45 Doc 3: c. 23r.

19In una successiva lettera, non senza accusare con un accento ironico il Chiaramonti di trattare la questione « più da oratore, che da filosofo », il Baroni tratteggia la teoria che individua le due fasi che precedono la costituzione dello Stato (il pactum unionis e il pactum subiectionis), e rafforza l’idea per la quale l’obbligatorietà ha origine nei patti45 :

E che ciò sia vero, da ciascheduno, che alcun poco abbia penetrato i fondamenti della politica, si dee ammettere per principio sicuro, che la società civile, e in conseguenza il potere sovrano siasi stabilito per via di patti e convenzioni tra quelli, che dapprincipio si radunarono a formare la società, e medesimamente tra quello, che si elesse a rettore della società, e i membri componenti la medesima, ancorché questa seconda sorta di patti, erroneamente peraltro, da taluno si nieghi. In conseguenza di questo principio viene concludentemente, che tutto il diritto del sovrano, e tutta l’obbligazione de’ sudditi si debba immediatamente ripetere dai mentovati primieri patti. Quando adunque si cerca, se il suddito abbia una data obbligazione verso il sovrano, convien ricorrere all’esame de’ medesimi patti, e vedere, in qual maniera sia verisimile, che quelli siensi formati.

  • 46 G. Almici, « Discorso preliminare », in Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, cap. X (...)
  • 47 G. Almici, « Discorso preliminare », in Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, cap. X (...)

20L’idea della superiorità delle leggi naturali e divine su quelle positive e il fondamento contrattuale dello Stato spiegherebbero, dall’altra parte, anche il motivo per il quale, nonostante il riconoscimento del diritto di resistenza, la condanna deve essere in ogni caso eseguita. Il reo può legittimamente ribellarsi alla sanzione, ma i « ministri di giustizia », cioè i magistrati, che altro non sono se non funzionari che operano come una longa manus del sovrano, non possono esimersi dall’esercitare il loro compito finalizzato alla tutela del bene pubblico, al perseguimento del quale è obbligato il princeps. « Primo impegno, ed attenzione del Principe » devono essere costituiti, spiega l’Almici, dal « procurare sempre ciò, che l’avvantaggio dello stato, e il bene de’ sudditi ricerca » e, di conseguenza, « vien definito tiranno » chiunque si opponga a questo dovere che garantisce un « retto governo »46. Richiamando una fonte biblica e identificando il sovrano come « direttore, e supremo, dopo Dio » dei sudditi, l’Almici scrive che questi ultimi « all’incontro prestar debbono al loro Sovrano una ubbidienza intera, ed esatta »47.

  • 48 Sull’idea medievale della funzione arbitrale e sul potere legislativo del sovrano come massima mani (...)

21Qualora un singolo disobbedisca alle leggi civili, il sovrano, al quale Pufendorf attribuisce quei doveri derivanti dal patto iniziale che fonda la società civile, deve punirlo con una pena che ha una funzione preventiva e sanzionatoria a salvaguardia dello Stato. In tal senso l’esercizio della funzione giurisdizionale attribuita al sovrano, che assume nell’Età moderna una portata diversa rispetto al mondo tardo-medievale, affiancandosi alla potestà legislativa, massima espressione del potere del princeps, si configura come un ‘dovere’. Il sovrano è obbligato a reprimere i delitti che rischiano di mettere a repentaglio la pace e la tranquillità dello Stato a scapito della sicurezza pubblica48.

  • 49 Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, libro III, cap. VII, §. V, p. 156, n. 2. Cf. L (...)
  • 50 Doc. 2 : c. 21r .

22La necessità di salvaguardare lo scopo per il quale è stata formata la società civile prevale su qualsiasi altra esigenza. Prende vigore in quest’ottica il principio espresso con la formulazione ciceroniana salus populi suprema lex esto : il benessere della società, costituito dalla somma degli interessi dei sudditi e corrispondente innanzitutto alla loro ‘conservazione’, deve essere superiore all’interesse del singolo. « La salute di molti », per usare le parole dell’Almici, è preferibile « a quella d’uno solo »49. La prima non può essere sacrificata in favore della seconda, a maggior ragione nell’ipotesi in cui il vantaggio spetta a un reo, cioè a colui che, disobbedendo alle leggi, è venuto meno all’impegno assunto con il pactum subiectionis. È in base a queste ragioni che il Baroni concilia la resistenza con il potere giurisdizionale, giungendo a giustificare la liceità della pena capitale50 :

Se dunque nella nostra quistione si trovasse, che i primieri cittadini hanno bensì accordato al sovrano il diritto di punire, come necessario alla sicurezza della società, e si sono insieme impegnati tutti unitamente di non resistergli, quando egli proceda all’esecuzione di un tal diritto, ma piuttosto abbiano promesso di prestargli a tal fine le loro forze : dall’altro canto però ciascheduno per se abbia pattuito di potergli resistere, quando il supplizio capitale avesse dovuto scendere sopra di lui stesso, e ciò in contemplazione della natura dell’uomo, il qual parlando generalmente, è così fatto, che, quando si vede recar la propria distruzione, si considera come constituito in necessità di resistervi, e come impotente a riceverla senza tale resistenza : quando, dico, tutto ciò si trovasse, non sarebbe egli chiaro, che il suddito sarebbe sciolto dall’obbligazione di ricevere l’ultimo castigo senza farvi opposizione ?

  • 51 Ibid., c. 21v. Il Baroni continua scrivendo che esiste un’altra ragione dell’esclusione all’obbliga (...)

23Nella sua indagine il Baroni, mettendosi « ne’ panni di que’ primi institutori della società », tenta di spiegare che questa sanzione è legittima51 :

Ora io su di questo principio lavorando, m’è paruto di trovare, che, chi avesse interrogato i detti institutori della loro volontà intorno all’ubbidienza da prestarsi alle leggi, che prescrivono pena di morte, avrebbero bensì risposto esser loro intendimento di sottomettersi a così fatte leggi in questo senso, che s’impegnavano di prestar le loro forze al sovrano per dar esecuzione alle medesime leggi ; e per conseguenze ancora si obbligavano di non impacciarsi punto a difendere chi avesse avuto ad essere il bersaglio di quelle : ma non già avrebbero promessa la sommissione ciascheduno per riguardo a se medesimo, dimodoché ogni particolare si fosse obbligato di non resistere alle pene di morte, quando queste avessero dovuto piombare sopra di lui stesso […]. Mi par che la legge, che impone pena di morte, non sia obbligatoria per chi dee soggiacere ad essa […].

24Il Baroni legittima la pena capitale, afferma la necessità della protezione del benessere dello Stato, ma tutela ancora una volta il diritto di resistenza : l’obbligo di sottostare alle pene che deriva dal patto costitutivo della società non ricade sulla persona che deve subirla e che per questo può legittimamente resistervi.

  • 52 Ibid., c. 24r.
  • 53 Ibid.

25In questo contesto si sviluppa un’altra polemica contro il Chiaramonti, il quale teme che il diritto di resistenza comporti un pericolo alla « comune tranquillità » dello Stato52. In continuo rapporto dialettico con Grozio, il « più dotto, e savio autore di quanti abbiano mai scritto di materie morali e politiche », con Pufendorf e con il Barbeyrac, il Baroni spiega che la ribellione di un solo suddito comporterebbe « un disturbo pressoché nullo […] a confronto della cospirazione di tutti gli altri cittadini, che vogliono efficacemente (e sono obbligati a volerlo) che quel tale loro membro perisca »53.

  • 54 Doc. 1: c. 20r .

26Il dibattito sul diritto di resistenza diventa particolarmente vivace dove il Baroni esamina l’obbligo del soldato di sacrificare la propria vita per il bonum publicum. Riprendendo un ‘topos’ ricorrente nella letteratura sul diritto di resistenza, Pufendorf aveva equiparato l’obbligo del soldato a rischiare perfino la propria vita al dovere del reo di sottostare alle pene, riconducendo entrambi i casi alla necessità di difendere lo Stato. Contro l’exemplum di Pufendorf avevano polemizzato tanto il Barbeyrac quanto l’Almici, i quali avevano sostenuto che la situazione del soldato, innocente e tuttavia obbligato ad affrontare la morte senza resistenza, come atto dettato dalla volontà altrui, fosse inconciliabile con quella del reo, responsabile di un’azione o di un’omissione originata dalla sua stessa volontà. Il Baroni dissolve i dubbi dei commentatori e illustra la ragione per la quale « non nasce alcun’assurdo, come pretende il Signor Almici, dal sostenere, che fa il Puffendorf, che il soldato debba mantenere il posto anche a costo della sua vita, e non debba il reo pazientemente lasciarsi uccidere »54 :

il principio che dee qui dar norma alle obbligazioni del soldato, e del reo, bisogna trarlo dall’esame di ciò, di cui è capace la sofferenza umana, e non già della colpa, o innocenza di chi si espone al pericolo della morte, come par voglia il Signor Almici. Ora se un’uomo è capace comunemente d’andare incontro alla morte combattendo, e non è capace di sottoporsi a morir senza resistenza, potrà intendersi, che il cittadino siasi con patto astretto a mantener, dove occorra di militare, il posto fino alla morte, e non potrà intendersi, che siasi con patto astretto a lasciarsi uccidere per delitti commessi senza ripugnanza.

  • 55 Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, libro III, cap. VII, p. 157, n. 1. Si confront (...)

27Il Baroni allude al commento dell’Almici che, allineandosi all’intervento del Barbeyrac, aveva scritto in nota alla sua traduzione del De iure naturae et gentium55 :

Pare strano, che il Puffendorf qui sostenga, che il delinquente non sia in una tale obbligazione, nel tempo che sostiene vi sia tenuto il soldato. Vi ha minor ragione per l’ultimo, di quello che pel primo : mentre il soldato vien ridotto a un tal termine per la volontà altrui, e senza che fosse tenuto, o abbia potuto evitare l’estremità, in cui si trova ; al contrario che il criminoso si è precipitato per sua propria colpa in un tale pericolo. Onde almeno ciò provar deve, che una tal differenza nulla monta in proposito : la vista d’un prossimo pericolo, quantunque resti qualche speranza di schivarlo, non ha minor forza sopra il cuore di varii uomini, che quella d’un pericolo moralmente certo. Oltre di che il soldato, che abbandonerà il suo posto, non è intieramente persuaso, e certo di voler morire per le mani del carnefice : poiché potrà sperar egli di garantirsi con la fuga : o convien dunque che il nostro Autore accordi all’Obbes il suo principio, o in vero che ne riconosca l’applicazione al caso presente […].

  • 56 Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, libro III, cap. VII, p. 157, n. 1.
  • 57 Ibid.

28Queste sono le ragioni per le quali l’Almici non aveva approvato i « sentimenti » di Pufendorf e aveva « stimato bene di rettificarli nel testo »56. Il Baroni giustifica il pensiero di Pufendorf e dimostra come in realtà non esista nessun paradosso, sostenendo che la resistenza dell’uomo « si trae dalla natura umana », indipendentemente dalla sua colpevolezza o innocenza57.

  • 58 P. Piovani, Giusnaturalismo ed etica moderna, Bari, Laterza, 1961, p. 120.

29Difficile è valutare in quale misura e con quali conseguenze il panorama giuspolitico italiano a metà del XVIII secolo abbia partecipato alla circolazione delle dottrine del giusnaturalismo moderno e, in particolare, alla divulgazione delle idee di Pufendorf filtrate attraverso l’intervento e il commento del Barbeyrac e dell’Almici. Nonostante questo costituisca un problema storico ancora aperto, sembra certo che il Baroni, alla ricerca di valide teorie per garantire i diritti dei singoli, offra una testimonianza originale della recezione italiana del diritto naturale moderno maturato in area tedesca. In questa prospettiva il suo vivo interesse non solo per Hobbes, Grozio, Pufendorf, Thomasius, Wolff, Barbeyrac, Vattel, Heinecke, ma anche per Locke, Leibniz, Cumberland, accanto a quello per la teoria della separazione dei poteri di Montesquieu, non deve stupire. È lecito supporre che il Baroni, consapevole dei limiti del complesso sistema di Pufendorf e delle dottrine del diritto naturale, sia un manifesto della crisi del pensiero politico moderno, che è innanzitutto un pensiero etico e morale e che « talvolta sembra aggirarsi vorticosamente dentro questo circolo chiuso », derivato dal « problema della coesistenza delle libertà »58.

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Annexe

Nota alla presente edizione

Si pubblicano qui tre lettere di Clemente Baroni Cavalcabò, inviate nel 1758 a Giovanni Battista Chiaramonti. I documenti sono conservati autografi presso la Biblioteca Comunale di Trento e fanno parte del cosiddetto ‘epistolario Chiaramonti’. Il testo delle missive è stato riprodotto integralmente. È stata conservata la suddivisione in paragrafi che si trova negli originali e si sono resi in corsivo i passi sottolineati.

Si è provveduto a sciogliere le abbreviazioni : « Illmo » è stato reso con « Illustrissimo », « Sig :re » o « Sig.r » con « Signore », « Prone » o « Pne » con « Patrone », « Colmo » con « Colendissimo », « Co. » con « Conte », « Ab. » con « Abate », « Dev.mo » con « Devotissimo », « Obblmo » e « Obbl :mo » con « Obbligatissimo », « Clemte » con « Clemente », « Msi » con « Marchesi », « Giovambatta » con « Giovambattista », e così via. Si è proceduto inoltre a regolarizzare l’uso delle maiuscole e la lettera « j » che è stata sostituita con la « i ». Non si è invece ritenuto di dover regolarizzare la punteggiatura. La trascrizione è corredata da alcune brevi note esplicative, che si sono ritenute necessarie per permettere una comprensione più chiara del testo, soprattutto in quei luoghi dove non ci si è soffermati nel lavoro di analisi testuale.

Documento 1

1758, gennaio 20, Sacco, Clemente Baroni Cavalcabò a Giovanni Battista Chiaramonti.
Trento, Biblioteca Comunale, ms. 930 (XI), c. 19r-20r.

[c. 19r] Illustrissimo Signore Signore e Patrone Colendissimo

È lungo tempo, ch’io mi sono impegnato col mezzo del nostro comune amico Signor Giuseppe Vannetti di scrivere a Vostra Illustrissima il mio, qualunque si fosse, sentimento sopra la traduzione, e rettificazione insieme dell’opera grande del Puffendorf, che il Signor Giovambattista Almici con saggio avvedimento ha impreso di dare all’Italia. Se tardi adempisco al mio impegno, non ispenderò molte parole in escusarmene, ma mi ristringerò a chiedergliene compatimento, il qual non dispero dalla sua gentilezza di ottenere. Ora le dirò dunque sembrarmi, che il suddetto Signor Almici siasi accinto alla sua impresa ben provveduto di que’ requisiti, che alla medesima erano necessari, i quali sono un giusto criterio, e un’assiduo, e profondo studio fatto negli autori, che hanno scritto delle materie, che formano il soggetto del libro, ch’egli traduce, e rettifica. Alcuno potrebbe forse desiderare in esso maggior purità ed eleganza di lingua : ma non pregiudicando ciò alla sostanza della cosa, non sarebbe poi questo un grande mancamento. Un’altra cosa, che pure non è sostanziale, avrei desiderio in esso, cioè che avesse ben distinto i sentimenti suoi da quelli del Puffendorf, avendone egli fatto una tal mescolanza, che senza il testo latino di quest’autore non è possibile accertarsi precisamente, quando sia l’autore, e quando il traduttore, che parli, e pronunzi, tanto più ch’io osservo aver esso alcuna volta tratto fuori dal testo i sentimenti dell’autore, e postili nelle note come suoi. Ma che importa, si dirà, il sapere, chi sia che parli, laddove si tratta solo di vedere, se la cosa, che si dice, sia vera, o falsa ? Ciò è verissimo : ma è anche vero, che uno, il qual voglia farsi forte coll’allegazione di questo libro, non sa, a chi debba saper grado del passo, ch’egli adduce, e che rimane mortificata la curiosità, che ha ognuno naturalmente di sapere l’autore di quella verità, o falsità, in cui leggendo egli si abbatte. Nulla dirò di qualche opinione, ch’egli sostiene, a cui io non saprei soscrivermi, perchè ciò [c. 19v] propriamente non riguarda l’impresa sua, o il metodo di eseguirla, ma è cosa a lui comune con tutti gli altri scrittori, i quali nel difender le loro opinioni non sempre ottengono l’assenso de’ leggitori. Tuttavolta mi permetta ella, che qui alcuna cosa le dica intorno alla quistione, se sia lecito al reo l’opporsi a’ ministri della giustizia, la qual quistione si è di passaggio toccata dal Puffendorf Lib. III Cap. VII. §. 5.59 e poi successivamente in altri luoghi e intorno alla quale apparisce dalle Memorie del Valvasense per il mese di Novembre 1757. pag. 313.60 essermi io dichiarato per l’affermativa. Il Puffendorf, come dal citato luogo delle Memorie apparisce, non è stato in questa quistione molto costante a se medesimo. Nel luogo dianzi addotto del Lib. III. pare certo, ch’egli ammetta per lecita la resistenza de’ rei ; e in ciò il Signor Almici parte nel testo, e parte nelle annotazioni lo corregge, ma per mio avviso non in maniera, che non si lasci luogo a replicare. Perché egli approva, e lascia intatto questo sentimento del suo autore: Hoc facile concedimus, cum ut plurimum ea res (mortem citra reluctantiam admittere) constantiam mortalium vulgarem superet, non praesumi hominem ultro per partum suum sese ad tale quid voluisse adstringere. Quippe cum non minus leges humanae ferri, quam pacta iniri debeant cum sensa humana imbevi hitatis: sentimento giustissimo, e che niun’uomo di senno avrà mai il coraggio di rivocare in dubbio. Ma se il Signor Almici, come assennato ch’egli è, non ha avuto cuore di dar di penna a questo sentimento, come poi ha potuto emendare più sotto il testo del suo autore, dicendo, che quantunque il criminoso uomo s’incateni, allorché si conduce al supplizio, non si può già inferire, ch’egli non sia in debito di soggiacere a quel tale castigo, al quale una volta che è trascorso a commettere quei delitti, pei quali vien condannato, [c. 20r] tacitamente si è in certa maniera posto in debito di sottomettersi e rassegnarsi ?61 Avanti si diceva con tutta verità, non presumersi hominem ultro per pactum suum sese ad tale quid voluisse adstringere : ed ora si dice, che il medesimo uomo tacitamente si posti in debito di sottomettersi ? Non sono questi due concetti diametralmente opposti, de’ quali il primo è appoggiato a una validissima ragione, e l’altro si lascia senza l’appoggio di ragione alcuna ? O per lo meno se il secondo è fondato sopra di qualche ragione, esso dovrà sempre cedere al fondamento del primo, il qual si trae dalla necessità della natura umana. Perché poi l’incontrar la morte combattendo non è cosa superiore alle volgari forze de’ mortali, come lo è l’incontrarla citra reluctantiam, secondo chè la quotidiana esperienza lo dimostra, quindi non nasce alcun’assurdo, come pretende il Signor Almici, dal sostenere, che fa il Puffendorf, che il soldato debba mantenere il posto anche a costo della sua vita, e non debba il reo pazientemente lasciarsi uccidere : perché il principio, che dee qui dar norma alle obbligazioni del soldato, e del reo, bisogna trarlo dall’esame di ciò, di cui è capace la sofferenza umana, e non già della colpa, o innocenza di chi si espone al pericolo della morte, come par voglia il Signor Almici. Ora se un’uomo è capace comunemente d’andare incontro alla morte combattendo, e non è capace di sottoporsi a morir senza resistenza, potrà intendersi, che il cittadino siasi con patto astretto a mantener, dove occorra di militare, il posto fino alla morte, e non potrà intendersi, che siasi con patto astretto a lasciarsi uccidere per delitti commessi senza ripugnanza. Io per altro sottometto queste mie riflessioni al purgato giudizio di Vostra Illustrissima, e del medesimo Signor Almici, desiderando io, laddove sia in errore, di essere da ciascuno illuminato, e corretto. Se mai le fosse capitato sotto l’occhio il II Tomo della Raccolta d’Opuscoli Morali, che stampa il Valvasense, mi farebbe cosa assai grata, dicendomi il sincero suo parere sopra quelle mie lettere, che vi sono inserite62. Avendone l’opportunità, la prego di riverir divotamente in mio nome il Signor Conte Mazzucchelli63, e così pure il Signor Abate Rodella64. E qui pregandola a conservarmi la sua amicizia, passo con tutta la stima, e il rispetto a dirmi immutabilmente

Di Vostra Illustrissima
Sacco 20. Gennaio 1758.

Devotissimo Obbligatissimo Servidore ed Amico
Clemente Baroni de’ Marchesi Cavalcabò.

Documento 2

1758, aprile 15, Sacco, Clemente Baroni Cavalcabò a Giovanni Battista Chiaramonti.
Trento, Biblioteca Comunale, ms. 930 (XI), c. 21r-22r.

[c. 21r] Illustrissimo Signore Signore e Patrone Colendissimo

Nel rispondere tardi alla lettera di Vostra Illustrissima mi prevalgo di quella libertà, che tra gli amici si suole usare, quando la natura dell’affare, che si tratta, non richiede sollecita risposta. Godo sommamente, che il parer mio sopra l’opera del Signor Almici incontri la di lei approvazione. Questo Signore dee veramente saperle grado del prospetto assai vantaggioso, in cui fu posta l’opera suddetta dalla di lei purgata penna nelle Novelle di Firenze65. Per conto alla dotta opposizione, ch’ella muove alla mia opinione intorno alla resistenza de’ rei, rispondo brevemente, che il principio suo, che chiunque vive soggetto alle leggi debba con sommissione, e senza ripugnanza sottomettersi a quanto le leggi stesse decretano, è ottimo, e certo ; ma che non è meno certo quell’altro, che la società civile, e il potere sovrano e legislatorio abbia avuto origine dal consenso di quelli, che dapprincipio si ragunarono a formare la suddetta società, e che per conseguenza l’autorità in una tal formazione accordata al capo della società, ossia l’ubbidienza da prestarsi a tale autorità può aver ricevuto da’ medesimi alcun ristringimento. Per vedere, se un tal ristringimento in alcuna materia siasi di fatto posto in opera, e convien mettersi ne’ panni di que’ primi institutori della società, e considerare quello, che ragionevolmente avrebbero pensato, e risposto, chi avesse lor chiesto parere di quella data cosa. Ora io su di questo principio lavorando, m’è paruto di trovare, che, chi avesse interrogato i detti institutori della loro volontà intorno all’ubbidienza da prestarsi alle leggi, che prescrivono pena di morte, avrebbero bensì risposto esser loro intendimento di sottomettersi a così fatte leggi in questo senso, che s’impegnavano di prestar le loro forze al sovrano per dar esecuzione alle medesime leggi ; e per conseguente ancora si obbligavano di non impacciarsi punto a difendere chi avesse avuto ad essere il bersaglio di quelle : ma non già avrebbero promessa la sommissione [c. 21v] ciascheduno per riguardo a se medesimo, dimodoché ogni particolare si fosse obbligato di non resistere alle pene di morte, quando queste avessero dovuto piombare sopra di lui stesso. E di questo mio sentimento ne ho addotto le ragioni. Se queste reggono, ho vinta la causa, e, se sono insussistenti, la ho perduta. Senzaché mi pare, che la legge, che impone pena di morte, non sia obbligatoria per chi dee soggiacere ad essa anche per un’altra ragione, di cui non si parla punto nella lettera stampata. L’obbligazione attiva vien deffinita da alcuni Nexus motivi cum actione libera. Questo motivo, che nelle leggi civili s’unisce alle azioni comandate, o proibite, non è altro che il castigo. Perché dunque la proibizione di resistere al castigo di morte fosse in chi dee soffrirlo obbligatoria, converrebbe, che a una tal resistenza il sovrano avesse unito alcun’altro castigo maggiore, e atto a rimuovere il suddito da tale resistenza. Ma un castigo maggior della morte non essendo in mano del sovrano, ne segue, ch’egli non possa obbligare i sudditi a non resistere alle punizioni capitali.

Le sono tenutissimo della molta bontà, con cui ella compatisce le mie lettere inserite nella nota Raccolta d’Opuscoli Morali ; ed ho inteso con gran piacere, ch’ella pure abbia intenzione di entrare colla penna in questa controversia, ad eseguire la qual intenzione io caldamente la stimolo e conforto, essendo io certo, che il suo bel talento, e molto sapere unito a una sì tersa e leggiadra maniera di scrivere si farà distinguere in questa, e qualunque altra materia, ch’ella imprenda a trattare. Sono giustissimi i di Lei riflessi sopra l’urbanità, con cui le contese letterarie vorrebbero esser maneggiate, alla qual virtù parmi bene, che l’Ansaldi abbia mancato più che il Zanotti66.

Recitai, non ha molto, in questa nostra Accademia una dissertazione [c. 22r] per provare, che le leggi naturali non si possono stabilire col consenso delle genti anche più colte e illuminate, pretendendo io, che dalle istesse più civili nazioni, come a dire da’ Greci, e Romani, si avessero in luogo di lecite e giuste certe azioni e costumanze, le quali, chi dirittamente mira, sono dalla legge di natura condannate, e abborrite. Una di queste m’è paruto che sia quella costumanza, che aveano i nominati Greci, e Romani, di esporre, e anche uccidere i loro figliuoli ; anzi una gran parte del mio discorso s’aggira sopra di questo punto, avendo io trovato che dire contra il celebre Muratori, che in un certo modo si fece avvocato di tal costume, ed essendomi impegnato a mostrare, che que’ popoli non aveano leggi, che generalmente vietassero l’esposizion de’ figliuoli, e che per conseguenza questa non era altramente un’abuso introdottosi ne’ bassi tempi, come de’ Romani pretende il famoso Montesquieu67, le cui riflessioni su tal proposito ho diffusamente esaminate68. Benchè poi io creda aver bastantemente provato il mio assunto, pure m’è dispiaciuto di non poter leggere, e aver nelle mani una dissertazione del Nood intitolata De partus expositione et nece apud veteres69, da cui mi persuado, che qualche nuova cognizione avrei potuto attingere. Ora io sono a pregarla confidenzialmente di un favore, il qual’è, che, se questa dissertazione costì si trovasse, e non fosse possibile, che io o per denaro, o ad imprestito la avessi, ma fosse ben possibile a lei di averla in mano da leggere, volesse procurarla, e leggerla, ch’io intanto le manderei una copia della mia dissertazione affinchè mi sapesse poi dire, se in alcuna cosa io mi potrei approffitare della scrittura del Nood.. Questa fu da me veduta citarsi anche nelle note del Signor Almici. Mi perdoni, di grazia, la libertà, che mi prendo di incomodarla, e dove mi conosce buono a farle piacere, mi comandi liberamente, perché io con vera e cordiale estimazione sono quale immutabilmente mi confermo.

Di Vostra Illustrissima
Sacco 15 Aprile 1758.

Devotissimo Obbligatissimo Servidore
Clemente Baroni delli Cavalcabò

Documento 3

1758, giugno 28, Sacco, Clemente Baroni Cavalcabò a Giovanni Battista Chiaramonti.
Trento, Biblioteca Comunale, ms. 930 (XI), c. 23r-24v.

[c. 23r] Illustrissimo Signore Signore e Patrone Colendissimo

Senza usare complimenti sopra della tardanza entro di nuovo a risponderle alcuna cosa intorno alla quistione della resistenza de’ rei, giacché Vostra Illustrissima mostra di gradirlo : e schiettamente le dico parermi, che questa causa da Lei si tratti più da oratore, che da filosofo, uscendo Ella fuori con invettive, amplificazioni, e pratiche figure, e perdendo intanto di mira il fondamento principale delle mie ragioni. E che ciò sia vero, da ciascheduno, che alcun poco abbia penetrato i fondamenti della politica, si dee ammettere per principio sicuro, che la società civile, e in conseguenza il potere sovrano siasi stabilito per via di patti e convenzioni tra quelli, che dapprincipio si ragunarono a formare la società, e medesimamente tra quello, che si elesse a rettore della società, e i membri componenti la medesima, ancorché questa seconda sorta di patti, erroneamente peraltro, da taluno si nieghi. In conseguenza di questo principio viene concludentemente, che tutto il diritto del sovrano, e tutta l’obbligazione de’ sudditi si debba immediatamente ripetere dai mentovati primieri patti. Quando adunque si cerca, se il suddito abbia una data obbligazione verso il sovrano, convien ricorrere all’esame de’ medesimi patti, e vedere, in qual maniera sia verisimile, che quelli siensi formati. Se dunque nella nostra quistione si trovasse, che i primieri cittadini hanno bensì accordato al sovrano il diritto di punire, come necessario alla sicurezza della società, e si sono insieme impegnati tutti unitamente di non resistergli, quando egli proceda all’esecuzione di un tal diritto, ma piuttosto abbiano promesso di prestargli a tal fine le loro forze : dall’altro canto però ciascheduno per se abbia pattuito di potergli resistere, quando il supplizio capitale avesse dovuto scendere sopra di lui stesso, e ciò in contemplazione della natura dell’uomo, [c. 23v] il qual parlando generalmente, è così fatto, che, quando si vede recar la propria distruzione, si considera come constituito in necessità di resistervi, e come impotente a riceverla senza tale resistenza : quando, dico, tutto ciò si trovasse, non sarebbe egli chiaro, che il suddito sarebbe sciolto dall’obbligazione di ricevere l’ultimo castigo senza farvi opposizione ? E non sarebbe altresì chiaro, che con tutto questo alla comune tranquillità rimarrebbe bastantemente provveduto, giacché questa riceverebbe un disturbo pressoché nullo dalla resistenza di un solo a confronto della cospirazione di tutti gli altri cittadini, che vogliono efficacemente (e sono obbligati a volerlo) che quel tale loro membro perisca, e sia troncato dal rimanente del corpo, ne pars quoque sana trahatur ? Io certo in tutto questo, per quanto vi mediti sopra, non so ravvisare que’ disordini, que’ travolgimenti, que’ sacrilegi, quelle esecrazioni, che Ella poeticamente direi quasi vi figura. Ma comunque sia di ciò, se Ella, o alcun’altro mi vuol impugnare, come si suol dire, ad hominem, conviene mi si mostri, non esser verisimile, che in que’ primieri patti si comprende la disobbligazione, di cui io parlo, e a quest’effetto mi si dee principalmente far capire, che non sia vero che gli uomini in generale sieno posti nell’impotenza di lasciarsi distruggere pazientemente, e senza pur muovere un dito in contrario. Di tutto ciò debbo esser reso capace ; e da Lei intorno a questo non ho mai intesa pure una parola, ma ho solo intese enfatiche espressioni intorno alla pubblica sicurezza, ch’io non escludo, e intorno all’assoluto potere de’ sovrani, e la piena dipendenza de’ sudditi, che nell’altre cose io pure ammetto, e che in questa medesima materia ha il suo luogo, giacché tutti i cittadini ubbidiscono eccetto il colpevole, e questo anche per l’incapacità, in cui si trova, di far diversamente, e che per conseguenza non si è mai obbligato a ubbidire, e che perciò col disubbidire non si rende reo della violazione di alcun patto, e non merita per questo capo il titolo di sacrilego, nè di esecrando, titolo, che ben si converrebbe agli altri cittadini, qualor l’aiutassero a far resistenza, mentre si sono obbligati di non assisterlo, e di contribuire piuttosto all’esecuzione del castigo. Per altro coll’esaggerar tanto l’assoluto e dispotico potere de’ sovrani vegga Ella di non cadere al macchiavellismo, o vegga per lo meno di non voler [c. 24r] togliere dal mondo i regni, ne’ quali l’autorità sovrana è patentemente limitata, e ad alcune determinate leggi, che fondamentali si chiamano, sottoposta. Ma se Ella, come savio e intendente che è, mi dee ammettere, che alcun regno particolare può ricevere, ed ha ricevuto delle limitazioni, ad eccezioni espresse ; perchè tutti i Regni in generale non ne potranno aver ricevuto dell’altre tacite, che col raziocinio debbansi indagare, e stabilire ? Una di queste eccezioni fu certamente per tal via discoperta, e stabilita dal più giudizioso, dal più dotto, e savio autore di quanti abbiano mai scritto di materie morali e politiche, voglio dire dall’immortale Ugone Grozio in proposito appunto della quistione, che si fa, se sia mal lecito di opporsi alle forze del sovrano. “Gravior illa est quaestio, dice egli Lib. I. Cap. IV. §. 7. an lex de non resistendo nos obbliget in gravissimo et certissimo discrimine. Nam leges etiam Dei quadam, quamquam generaliter prolata, tacitam habent exceptionem summa necessitatis... Hac autem lex, de qua agimus, pendere videtur a voluntatem eorum, qui se primum in societatem civilem consociant, a quibus ius porro ad imperantes manat. Hi vero si interrogarentur, an velint omnibus hoc onus imponere, ut movi praoptent, quam ullo casu vim superiorum armis arcere, nescio, an velle se sint responsuri, nisi forte cum hoc additamento, si resisti nequeat, nisi cum maxima Reipublica perturbatione, aut exitio plurimorum innocentium”. Al qual sentimento pienamente si soscrive il Puffendorf Lib. VII Cap VIII §. 7. e’ l Barbeyrac in più luoghi de’ suoi comentari fatti a questi due autori70. Ben è vero, che qui si tratta della forza del sovrano maneggiata con evidente ingiustizia. Ma io le adducco quest’esempio solo per mostrarle, ch’io sono stato prevenuto da gravissimi autori in pensare, che siasi potuto porre da’ primi institutori delle società de’ limiti e ristrizioni al potere sovrano, ossia alla dipendenza a quello dovuta ; onde Ella non abbia ad inoridir tanto a simile pensamento. E nella nostra quistione bastami, ch’Ella s’imprima bene nella mente, che s’io voglio disobbligato il reo dal sottoporsi, ciò è principalmente per necessaria conseguenza della natura umana ; e in secondo luogo, che questa disobbligazione non disturba punto la pubblica pace e tranquillità, attesoché tutto [c. 24v] il rimanente de’ cittadini dee concorrere all’oppressione del medesimo Reo. Io sono impaziente di vedere la dissertazione di Vostra Illustrissima, che mi fa sperar vicina a pubblicarsi, intorno alla potestà paterna71, parendomi assai difficile il potersi provare, che anticamente in Roma le leggi non permettessero se non espressamente, almeno intanto, in quanto non vi si opponeano l’esposizione, ed uccisione de’ fanciulli appena nati. Intanto avrò in luogo di grazia speziale, ch’Ella, quando ciò non le sia di grave incomodo, mi faccia tenere una copia della relazione dell’opuscolo del Nood inserita negli Atti Lipsiensi72, i quali qui una volta si aveano, ma poi si sono partiti colla persona, che li possedeva. La prego pure di accennarmi i luoghi, dove l’Eineccio, e il Rollin73 trattano questa materia. Ho ricevuto come un contrassegno ben distinto della di Lei benevolenza verso di me l’avviso, che mi diede dell’impugnazione fatta dal Signor Almici alla nota lettera inserita nelle Memorie ec. Ne ho scritto incontamente al Signor Conte Seriman74, il qual si mostrò informato della faccenda, e di averne già parlato col detto Almici, e fatta in modo, che questi abbia a trattare la sua causa onestamente ; del che io son contento, non pretendendo io, che altri non m’impugni, ma che bensì nell’impugnarmi usi civiltà, e moderazione. E siccome di questo sono persuasissimo per riguardo a Vostra Illustrissima, quindi le scritture, che medita sopra la quistione della felicità naturale, non mi saranno che care e gradite, quantunque mi avverta Ella di essere di sentimento discorde dal mio75.

Il Signor Francesco Saibante, il Signor Giuseppe Vannetti, e sua degnissima consorte Signora Bianca divotamente la riveriscono76. E qui a suoi comandi offerendomi con piena stima immutabilmente mi soscrivo

Di Vostra Illustrissima
Sacco 28. Giugno 1758.

Divotissimo Obbligatissimo Servidore
Clemente Baroni delli Cavalcabò.

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Notes

1 C. Baroni Cavalcabò, Confutazione del sentimento di Samuel Cocceius intorno all’Origine del Diritto Naturale, Rovereto, Biblioteca Civica G. Tartarotti, Ms. 16. 6. (5), p. [7]. Accanto al titolo originario della dissertazione, tuttora inedita, si legge l’aggiunta di altra mano : « Che i moti naturali, o sia il naturale istinto, e il consenso delle Genti, non son mezzi valevoli a conoscere le leggi di Natura ». Cf. D. Quaglioni, « Pufendorf in Italia. Appunti e notizie sulla prima diffusione della traduzione italiana del De iure naturae et gentium », Il pensiero politico, XXXII, 1999, p. 235-250 : 244 e n. 36 ; id., « La cultura giuridica a Rovereto nel Settecento », in L’affermazione di una società civile e colta nella Rovereto del Settecento, Atti del Seminario di studio (Rovereto, 9 ottobre, 3-4 dicembre 1998), M. Allegri [ed.], Memorie dell’Accademia Roveretana degli Agiati, s. II, vol. III, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2000, p. 7-19 : 17. Sul Baroni (1726-1796) si veda C. Leonardi, « Baroni Cavalcabò, Clemente », in Dizionario biografico degli Italiani, VI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1964, p. 462-466. Per una più ampia bibliografia mi permetto di rinviare a S. Stoffella, « Assolutismo e diritto naturale in Italia nel Settecento », Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, XXVI, 2000, p. 137-175, in stampa.

2 Probabilmente il Baroni fu il primo a tradurre in Italia il celebre capitolo VI del libro XI dell’Esprit des Loix (cf. D. Quaglioni, « Pufendorf in Italia », cit., p. 244-245 e n. 35, 36, 39). Tra le carte del Baroni si trovano le seguenti dissertazioni : Jus naturale, Rovereto, Biblioteca Civica G. Tartarotti, Ms. 16. 6. (4) ; Sopra alcuni Costumi, e azioni comunemente praticati dai Antichi, e specialmente da’ Romani, Ms. 16. 6. (6) ; Trattato sopra l’origine del Diritto Naturale, col sottotitolo Apologia della Definizion di Hobbes, Ms. 16. 6. (7). Sull’insegnamento del diritto naturale nelle Università europee cf. G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna, I, Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, Il Mulino, 1976, p. 102-105 ; sull’istituzione di una cattedra di diritto naturale in Italia si veda ora in particolare G. Zordan, « L’insegnamento del diritto naturale nell’ateneo patavino e i suoi titolari (1764-1855) », Rivista di storia del diritto italiano, LXXII, 1999, p. 5-76.

3 Sull’influenza del Muratori nell’ambiente roveretano cf. M. Allegri, « Tra Vienna e Venezia : la formazione di una società colta nella Rovereto di primo Settecento », in Girolamo Tartarotti (1706-1761). Un intellettuale roveretano nella cultura europea del Settecento, Atti del Convegno (Rovereto, 12-14 ottobre 1995), Atti dell’Accademia Roveretana degli Agiati, a. 246, 1996, s. VII, vol. VI, A, Cl. di Scienze umane, Lettere ed Arti, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 1997, p. 67-89 ; D. Quaglioni, « Tradizione criminalistica e riforme nel Settecento. Il Congresso notturno delle Lammie di Girolamo Tartarotti (1749) », in Studi di storia del diritto medievale e moderno, F. Liotta [ed.], Bologna, Monduzzi, 1999, p. 253-275. Più in generale si veda l’importante volume di C. Donati, Ecclesiastici e laici nel Trentino del Settecento (1748-1763), Roma, Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, 1975.

4 Cf. D. Panizza, « La traduzione italiana del De iure naturae di Pufendorf : giusnaturalismo moderno e cultura cattolica nel Settecento », Studi Veneziani, XI, 1969, p. 483-528 ; M. Bazzoli, « Giambattista Almici e la diffusione di Pufendorf nel Settecento italiano », Critica storica, XVI, 1979, p. 3-100.

5 Cf. D. Quaglioni, « Pufendorf in Italia », cit., dove si pubblica in appendice l’elenco degli « associati » (p. 246-250). In quel documento si legge anche il nome del Baroni. Per un esempio della circolazione di Pufendorf in terra veneta ancor prima della sua traduzione cf. G. Cozzi, « Padri, figli e matrimoni clandestini (metà secolo XVI-metà secolo XVIII) », La cultura, XIV, 1976, p. 169-213. Sull’Almici (1717-1793), autore di un Saggio sopra la ragione umana o sia la Natural legge (in A. Calogerà, Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici, XLIV, Venezia, 1750), cf. G. Sofri, « Almici, Giovambattista », in Dizionario biografico degli Italiani, II, cit., 1960, p. 512. Cenni anche in G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna, cit., p. 106, n. 23 e p. 132.

6 Amedeo Svaier a Giuseppe Valeriano Vannetti, Venezia, 4 novembre 1756, Rovereto, Biblioteca Civica G. Tartarotti, Ms. 8.3, c. 144r-145r : c. 145r. Lo Svaier fu un importante mediatore tra l’ambiente culturale veneto e quello di area tedesca. Sui due accademici si vedano i cenni di F. Venturi, Settecento riformatore, I, Da Muratori a Beccaria, Torino, Einaudi, 1998, p. 379 e n. 1, p. 381 e 385.

7 Il Diritto della Natura e delle Genti o sia Sistema generale De’ Principii li più importanti di Morale, Giurisprudenza, e Politica di Samuele Barone di Puffendorf Rettificato, accresciuto, e illustrato da Giovambatista Almici Bresciano. I primi due tomi videro la luce nel 1757, il terzo nel 1758 e il quarto e ultimo nel 1759. Cf. M. Infelise, L’editoria veneziana nel ‘700, Milano, Angeli, 1989. Sulla censura ecclesiastica è sempre utile A. Rotondò, « La censura ecclesiastica e la cultura », in Storia d’Italia Einaudi, V, I Documenti, II, Torino, Einaudi, 1973, p. 1397-1492. Sulla censura di Pufendorf cf. M. Berengo, La società veneta alla fine del 700, Firenze, Sansoni, 1956, p. 134-161 ; F. Ruffini, La libertà religiosa, introduzione di A. C. Jemolo, Milano, Feltrinelli, 1967. Sulla circolazione libraria in Toscana e sulla vicenda del sequestro dei libri da parte dell’Inquisizione presso il Rigacci di Firenze, tra i quali si annovera l’opera di Pufendorf, cf. N. Rodolico, Stato e Chiesa in Toscana durante la reggenza lorense (1737-1765), Firenze, Le Monnier, 1910, p. 166-167, e 327 ; S. Landi, Il governo delle opinioni. Censura e formazione del consenso nella Toscana del Settecento, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 61, n. 31, p. 63 e n. 36. Sul pensiero di Pufendorf utili indicazioni bibliografiche in G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, II, L’età moderna, a cura di C. Faralli, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 396-397. Si veda soprattutto F. Todescan, Le radici teologiche del giusnaturalismo laico, III, Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Samuel Pufendorf, Milano, Giuffrè, 2001 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 57), con ampia bibliografia.

8 Jean Barbeyrac (1674-1744) tradusse in francese nel 1706 il De iure naturae et gentium di Pufendorf, che vide più edizioni. Sul Barbeyrac è ancora utile, sebbene non priva di qualche fraintendimento, la vecchia biografia di P. Meylan, Jean Barbeyrac (1674-1744) et les débuts de l’enseignement du droit dans l’ancienne Académie de Lausanne, Lausanne, Rouge, 1937. Cf. S. C. Othmer, Berlin und die Verbreitung des Naturrechts in Europa. Kultur-und sozialgeschichtliche Studien zu Jean Barbeyracs Pufendorf-Übersetzungen und eine Analyse seiner Leserschaft, Mit einem Vorwort von Gerhard Oestreich, Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1970; G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna, cit., p. 127-132. Interessanti notizie provengono ora da S. Orlandi, La biblioteca giuridica di Jean Barbeyrac, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, a. 1999-2000 (tesi di laurea).

9 Il Chiaramonti (1731-1796), anch’egli membro dell’Accademia Roveretana degli Agiati, si addottorò a Padova nel 1757. Cf. P. Preto, « Chiaramonti, Giovanni Battista », in Dizionario biografico degli Italiani, cit., XXIV, 1980, p. 539-541 ; D. Quaglioni, « Pufendorf in Italia », cit., p. 237 e n. 11, con bibliografia.

10 Giovanni Battista Chiaramonti a Giuseppe Valeriano Vannetti, Venezia, 18 maggio 1757, Rovereto, Biblioteca Civica G. Tartarotti, Ms. 8. 4., c. 5r-6r : c. 5r-v : « Non creda però, che si proceda dagli errori sfuggiti nella prima edizione, ma piuttosto da scrupoli e da qualche pentimento dell’Autore, e la ristampa non si fa solo per questo oggetto, ma per accrescer il numero delle copie, che hanno un felicissimo spaccio [...]. Favorisca di notificar ciò anche al venerabilissimo signor Baroni, lo riverisca distintamente a mio nome, e gli dica, che si compiacia di leggere l’estratto fatto da me del suddetto Primo Tomo, e stampato nelle Novelle Fiorentine al numero 15, pregandolo di proferirmene il suo parere insieme col giudizio che mi darà del 1° Tomo qualora l’avrà letto ». Il Chiaramonti si riferisce alla recensione pubblicata nelle Novelle Letterarie del Lami, dove si legge « un piccolo estratto » della « Prefazione » del traduttore italiano « onde il Pubblico possa rilevare di quanto merito, e peso sia l’opera », che presenta all’Italia un « Puffendorf […] purgato dalle sue macchie » (Novelle Letterarie, XVIII, Firenze, SS. Annunziata, 1757, col. 234-240: 235). Cf. inoltre id., XVII, 1756, col. 665-666; id., XVIII, 1757, col. 234-240; id., XIX, 1758, col. 330-334; id.., XX, 1759, col. 538-541. Sulla rivista e sulla personalità del Lami cf. B. Righini, I periodici fiorentini, 1597-1950, Firenze, Sansoni, 1955.

11 Clemente Baroni Cavalcabò a Giuseppe Valeriano Vannetti, Sacco, 23 aprile 1757, Rovereto, Biblioteca Civica G. Tartarotti, Ms. 8. 3, c. 233r-235r : c. 233r.

12 Clemente Baroni Cavalcabò a Giovanni Battista Chiaramonti, Sacco, 20 gennaio 1758, Trento, Biblioteca Comunale, Ms. 930 (XI), c. 19r : Doc. 1.

13 Ibid.

14 Ibid. Sull’uso della lingua italiana l’Almici precisava al Chiaramonti : « Ma caro signor Giam Battista ho visto anch’io le regole della lingua italiana. Accordo, che versando con tanti libri di lingua diversa può correre un qualche sbaglio, ma questi nell’opera mia non saranno di certo tali, che alterino il senso » [Giovambattista Almici a Giovanni Battista Chiaramonti, Breno, 7 aprile 1757, Trento, Biblioteca Comunale, Ms. 927 (VIII), c. 45r-v : c. 45r. Cf. inoltre Giovambattista Almici a Giovanni Battista Chiaramonti, Breno, 23 aprile 1757, Trento, Biblioteca Comunale, Ms. 927 (VIII), c. 47r-v : c. 47v].

15 Nella sua prefazione il Barbeyrac, attestando di aver tentato di rendere il pensiero dell’Autore « avec toute la fidélité & toute la clarté possible, autant que le génie des deux Langues […] l’a permis », spiega gli interventi sull’opera di Pufendorf (Jean Barbeyrac, « Préface du Traducteur », in Le droit de la nature et des gens, ou Systeme general Des principes les plus importans de la morale, de la jurisprudence et de la politique. Par le Baron de Pufendorf ; traduit du latin Par Jean Barbeyrac, Docteur, & Professeur en Droit dans l’Université de Groningue. Avec des Notes du Traducteur ; & une Préface, qui sert d’Introduction à tout l’Ouvrage. Nouvelle Edition, revûë de nouveau & augmentée considérablement, Londres, Jean Nours, MDCCXL, tomo I, p. XI-CLXXII : §. XXXIII, p. CLXIV-CLXXII). L’Almici illustra nella « Prefazione », posta in apertura alla sua traduzione del De iure naturae et gentium, le rettifiche al testo (G. Almici, « Prefazione », in Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, p. I-XXII). L’Almici, precisando di essere intervenuto con « moltissime [...] diligenze, e attenzioni » al fine di rendere il trattato « più metodico, regolare e perfetto », spiega ai lettori : « Procuro di darvi un miglior ordine [...], ove mi è parso mancante ; anteponendo, posponendo periodi, paragrafi, e talvolta anche capitoli interi […]. L’abbrevio dove mi sembra dilungarsi soverchio [...]. All’incontro lo estendo, allorché troppo succinto si tiene, e ristretto, supplendolo di frequente con ispiegazioni, e dilucidazioni inserite nel testo, o nelle note [...]. Vi aggiungo varie materie importanti dall’Autore o tralasciate del tutto, o semplicemente toccate [...]. Non tralascio di censurarlo, e confutarlo, in qualunque luogo ho creduto ragionevole di farlo ; rettificandolo, e corregendolo [...]. Il difendo [...] dalle censure mal pensate, e insussistenti di alcuni, in particolare del Tizio, del Barbeirac, del Leibnizio, del Burlemaque, dello Scwarz, del Becmanno ec. […]. Non manco d’illustrarlo [...] con le sentenze di Teologi, Moralisti, e Filosofi, e d’altri Giuriconsulti naturali, e civili… » (G. Almici, « Prefazione », in Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., §. II, p. II-III).

16 Cf. Doc. 1 : c. 19r-v . Sul diritto di resistenza cf. F. M. De Sanctis, « Resistenza (diritto di) », in Enciclopedia del diritto, XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988, p. 994-1003, corredata da ampia bibliografia. Si vedano inoltre i recenti saggi accompagnati da ricche indicazioni bibliografiche, raccolti in Le Droit de résistance (XIIe-XXe siècle), Textes réunis par J.-C. Zancarini. En collaboration avec C. Biet, M. Crampe-Casnabet, A. Fontana et Y.-C. Zarka, Paris, ENS Éditions, 1999. Un ulteriore contributo si attende dagli Atti del Seminario su Sapere, coscienza e scienza nel diritto di resistenza (Bologna, 23-24 febbraio 2001), attualmente in corso di stampa a cura di A. De Benedictis.

17 C. Baroni Cavalcabò, Trattato sopra l’origine del Diritto Naturale, cit., p. 2r ; Doc. 1 : c. 19v .

18 Sull’idea del rapporto di sudditanza nell’Età moderna come rielaborazione del vincolo di vassallaggio, che prevede uno scambio bilaterale di fedeltà e devozioni, cf. M. Isnardi Parente, « Introduzione », in I sei libri dello Stato di Jean Bodin, I, Torino, UTET, 1964, p. 47. Nel De iure naturae et gentium e nel suo compendio, il De officio hominis et civis (1673), Pufendorf tratta a lungo degli officia hominis, e degli officia civis, che egli distingue in due tipologie, quella dell’officium generale, previsto per tutti i sudditi, che consiste nell’obbligo di ottemperare alla volontà del sovrano per garantire la pace e l’incolumità dei cittadini, e quella dell’officium speciale. Cf. Jean Barbeyrac, Samuelis Puffendorfii De officio hominis, et civis Secundum legem naturalem libri duo, cum Joannis Barbeyracii Notis, & Examine. Censurae Leibnitianae In calce Operis subjunctae. Ex Gallico in Latinum sermonem transtulit Sebastianus Masson. Editio quinta Emendata, et locupletata a Christoph. Frid. Ayrmanno. Francofurti, & Lipsiae, Impensis Henr. Lud. Broenneri, MDCCLVIII. A questo riguardo Paul Hazard ha sottolineato: « Comme le titre nous surprend, à cette date! Il semble en avance d’une centaine d’années, au moins ; si on nous avait demandé à quelle époque il appartient, nous l’aurions attribué sans doute au vocabulaire de la Révolution française » [P. Hazard, La crise de la conscience européenne (1680-1715), Paris, Fayard, 1961, p. 257].

19 Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, libro III, cap. VII, p. 42; ibid., tomo I, libro III, cap. VII, p. 154 e ibid., §. V, p. 154-155. Cf. Samuel von Pufendorf, De iure naturae et gentium, libri octo. Cum integris Commentariis Virorum Classimorum Jo. Nicolai Hertii, atque Joannis Barbeyraci. Accedit Eris Scandica, Francofurti & Lipsiae, Knoch, MDCCLIX, tomo I, libro III, cap. VII, §. V, p. 311 ; Le droit de la nature et des gens, cit., tomo II, libro III, cap. VII, §. V, p. 132-133. Il passo hobbesiano qui richiamato, che l’Almici, a differenza del Barbeyrac, riporta integralmente in nota al testo, è tratto dal De cive e si trova nel capitolo sulla legge naturale dei contratti (cf. Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, libro III, cap. VII, §.. V, p. 155, n. 1). Il Barbeyrac non cita nella sua edizione il passo in latino, ma tradottolo, lo riporta nel testo dove si legge : « Cette maxime est très véritable, comme nous le ferons voir au long en son lieu : mais il ne sera pas inutile d’examiner avec un peu de soin les raisons dont HOBBES se sert pour établir son sentiment sur la Question dont il s’agit. Personne, dit-il, n’est tenu par ses Conventions, de quelque nature qu’elles soient, de ne pas résister à ceux qui le menacent de la mort, ou d’une blessure, ou de quelque autre dommage en sa propre personne. Car chacun a un souverain degré de timidité, qui lui fait regarder le mal, dont il est menacé, comme un des plus grands maux : ainsi il se porte, par une nécessité naturelle, à éviter ce mal présent autant qu’il lui est possible, & l’on ne conçoit pas qu’il puisse faire autrement. Lorsque la crainte est montée à un tel point, on ne manque jamais de chercher sa sureté dans la fuite, ou dans une vigoureuse résistence. Nul n’étant donc tenu à l’impossible, ceux qui sont menacez de la mort, ou d’une blessure, ou de quelque autre dommage en leur propre personne, & qui n’ont pas assez de résolution pour supporter de pareils maux, ne sont nullement obligez de les souffrir » (Le droit de la nature et des gens, cit., tomo II, libro III, cap. VII, §. V, p. 133). Cf. Opere politiche di Thomas Hobbes, N. Bobbio [ed.], I, Torino, UTET, 1988, p. 110.

20 Ripercorrendo i passi hobbesiani del De Cive, Pufendorf in precedenza aveva sostenuto l’invalidità degli atti impossibili scrivendo, per dirlo con le parole dell’Almici, che « le promesse di cose impossibili sono nulle », poiché « non si è tenuto, che a quello che è possibile » (Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, libro III, cap. VII, §. I, p. 149). All’interno dello stesso capitolo Pufendorf esamina in seguito le altre ipotesi che configurano l’invalidità delle obbligazioni come nel caso in cui oggetto dell’obbligazione siano azioni illecite, oppure nell’ipotesi di promesse riguardanti beni altrui o quelle che comportano un pregiudizio al Sovrano.

21 Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, libro III, cap. VII, §. V, p. 155. Si legge nella nota dell’edizione italiana dove è riportato testualmente il brano hobbesiano : « Mortem, vel vulnera, vel aliud damnum corporis inferenti, nemo, pactis, suis quibuscumque, obligatur non resistere. Est quidam in unoquoque gradus timiditatis summus, per quem malum, quod infertur, apprehendit ut maximum, ideoque necessitate naturali quantum potest, fugit ; intelligiturque aliter facere non posse » (ibid., n. 1).

22 Questo passo costituisce la traduzione del brano di Hobbes riportato in nota (cf. Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, libro III, cap. VII, p. 155, §. V, n. 1).

23 Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, libro III, cap. VII, §. V, p. 156-157. Anche in questo luogo il Barbeyrac e l’Almici seguono il testo di Pufendorf, che aveva ripreso un passo di Hobbes. Cf. De iure naturae et gentium, cit., tomo I, libro III, cap. VII, §. V, p. 312 ; Le droit de la nature et des gens, cit., tomo II, libro III, cap. VII, §. V, p. 134.

24 Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, libro III, cap. VII, §. V, p. 156-157.

25 Cf. Doc. 1 : c. 20r . Pufendorf, dimostrando il proprio tributo all’idea hobbesiana sulla pena, definisce la sanzione come « malum passionis, quod infligitur ad malum actionis ; seu malum aliquod molestum, quod per modum coactionis & pro imperium alicui intuitu antegressi delicti imponitur » (De iure naturae et gentium, cit., tomo III, libro VIII, cap. III, §. IV, p. 161. Cf. inoltre ibid., tomo I, libro I, cap. VI, §. XIV, p. 75).

26 Doc. 1: c. 20r .

27 C. Baroni Cavalcabò, Della difesa dei Rei contro i Ministri della Giustizia, Rovereto, Biblioteca Civica G. Tartarotti, Ms. 16. 6. (8), p. [1-2].

28 Ibid., p. [1].

29 Ibid.

30 Cf. Doc. 1: c. 20r . Il Baroni scrive che « altra è la facoltà che ha il Principe di punire, e altro il diritto, che ha il suddito di resistere, potendo la prima stare col secondo » (C. Baroni Cavalcabò, Della difesa dei Rei contro i Ministri della Giustizia, cit., p. [4]).

31 C. Baroni Cavalcabò, Della difesa dei Rei contro i Ministri della Giustizia, cit., p. [2-3].

32 Ibid.

33 Ibid.

34 Ibid., p. [2].

35 Ibid., p. [2]. Il Baroni precisa che pur ammettendo che « ogni cittadino conceda anche direttamente al Rettore della città il diritto sopra la vita », questo non implicherebbe « nell’istesso tempo deporre il diritto di difendersi contro la forza del medesimo Rettore » (ibid., p. [5]). Infatti, continua in seguito, « le persone, che formarono la comunità, col mezzo de’ patti, si sono riservate il diritto di resistere alla forza anche del Superiore » (ibid., p. [2]).

36 Ibid., p. [1-2].

37 Cf. M. Villey, La formazione del pensiero giuridico moderno, Milano, Jaca Book, 1986.

38 C. Baroni Cavalcabò, Della difesa dei Rei contro i Ministri della Giustizia, cit., p. 31. Sulla concezione del potere politico come diritto, cioè come bene alienabile attraverso un atto giuridico con il quale gli individui trasferiscono i propri poteri in capo al sovrano in cambio della loro conservazione, cf. M. Foucault, Microfisica del potere. Interventi politici, a cura di A. Fontana e P. Pasquino, Torino, Einaudi, 1977, p. 173 ; id., “Bisogna difendere la società”, sotto la direzione di F. Ewald e A. Fontana, a cura di M. Bertani e A. Fontana, Milano, Feltrinelli, 1998, p. 21-22.

39 C. Baroni Cavalcabò, Della difesa dei Rei contro i Ministri della Giustizia, cit., p. [9].

40 Ibid., p. 26, 17. Il Baroni precisa a questo proposito : « A questa dottrina io opporrò quella del Puffendorfio, che insegna esser bensì vero, che al nascere in alcuno l’obbligazione nasca in un altro il diritto, non potendosi quella senza di questo concepire, ma non viceversa che laddove in uno vi sia il diritto, in un altro vi sia sempre l’obbligazione : e per maggior chiarezza distingue due sorte di diritti, uno, che importa la facoltà di esigere da alcuno, e farsi assegnare alcuna cosa, al quale dice sempre corrispondere nell’altra persona l’obbligazione, e l’altro lo prende per una facoltà di operare alcuna cosa per rapporto a una determinata persona nel quale dice non verificarsi l’accennata corrispondenza dell’obbligazione, e ne dà appunto per esempio il diritto, che hanno i Dominanti di castigare i rei. So, che questa distinzione non appaga il suo Comentatore Barbeyrac… » (ibid., p. 9-10). Cf. Le droit de la nature et des gens, cit., tomo III, libro VIII, cap. III, §.. IV, p. 286, n. 8. Cf. inoltre De iure naturae et gentium, cit., tomo I, libro I, cap. VI, §. III, p. 64-65 ; Le droit de la nature et des gens, cit., tomo I, libro I, cap. VI, §. VI, p. 107 ; Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, libro III, cap. VII, §. V, p. 78.

41 C. Baroni Cavalcabò, Della difesa dei Rei contro i Ministri della Giustizia, cit., p. [3-4].

42 Doc. 2 : c. 21r.

43 C. Baroni Cavalcabò, Della difesa dei Rei contro i Ministri della Giustizia, cit., p. [9]. Nella sua dissertazione il Baroni esamina la questione sull’origine del potere giudiziario del sovrano (ibid., p. [2-8]). Egli confuta le diverse idee di Hobbes, di Grozio e di Puffendorf, il quale « né vuole, che il diritto di punire sia derivato ne’ Sovrani dai patti, e dalla concessione de’ privati, né ammette, che il medesimo sia loro rimasto dall’antico stato di natura » (ibid., p. [6]).

44 Doc. 2: c. 21r .

45 Doc 3: c. 23r.

46 G. Almici, « Discorso preliminare », in Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, cap. XIII, §. I, p. XXXVII. Nel pensiero di Pufendorf la tirannide si configura quando il sovrano viola le leggi del diritto naturale (cf. De iure naturae et gentium, cit., tomo III, libro VII, cap. VIII, §. VI, p. 123-124).

47 G. Almici, « Discorso preliminare », in Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, cap. XIII, §. II, p. XXXIX. Riprendendo in nota un passo tratto dalle Lettere ai Romani di Paolo (XIII, 1), l’Almici scrive che è necessario che « ogn’uomo sia soggetto alla potestà de’ sovrani, mentre è la stessa da Dio ordinata » (ibid., n. c). Cf. C. Baroni Cavalcabò, Della difesa dei Rei contro i Ministri della Giustizia, cit., p. [32] e [35], dove il Baroni discute su questo passo biblico.

48 Sull’idea medievale della funzione arbitrale e sul potere legislativo del sovrano come massima manifestazione della sovranità nell’Età moderna cf. M. Isnardi Parente, « Introduzione », cit., p. 30 ; E. Cortese, Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale, Roma, Bulzoni, 1966 ; D. Quaglioni, I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell’età moderna, Padova, Cedam, 1992, p. 233 ; P. Grossi, Assolutismo giuridico e diritto privato, Milano, Giuffrè, 1998.

49 Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, libro III, cap. VII, §. V, p. 156, n. 2. Cf. Le droit de la nature et des gens, cit., tomo II, libro III, cap. VII, §. V, p. 134, n. 1.

50 Doc. 2 : c. 21r .

51 Ibid., c. 21v. Il Baroni continua scrivendo che esiste un’altra ragione dell’esclusione all’obbligatorietà del reo alla pena di morte : « Perché dunque la proibizione di resistere al castigo di morte fosse in chi dee soffrirlo obbligatoria, converrebbe, che a una tal resistenza il sovrano avesse unito alcun altro castigo maggiore e atto a rimuovere il suddito da tale resistenza. Ma un castigo maggior della morte non essendo in mano del sovrano, ne segue, ch’egli non possa obbligare i sudditi a non resistere alle punizioni capitali » (ibid.).

52 Ibid., c. 24r.

53 Ibid.

54 Doc. 1: c. 20r .

55 Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, libro III, cap. VII, p. 157, n. 1. Si confronti il passo dell’edizione barbeyraciana, al quale l’Almici si è uniformato : « J’admire comment nôtre Auteur a pû se mettre dans l’esprit, que le cas dont il s’agit, doit être excepté. Il y a d’autant moins de raisons de le faire, qu’un Criminel s’est précipité, par sa propre faute, dans le péril. Au lieu qu’un Soldat y est réduit par un effet de la volonté d’autrui, & sans qu’il pût ni qu’il fût obligé d’éviter l’extrémité où il se trouve. Ainsi cela balance du moins l’incertitudine qu’on prétend qu’il y a d’un côté plus que de l’autre. Ou plûtôt cette différence ne fait rien ici. La vûë d’un péril prochain, quoiqu’il reste quelque petite espérance de s’en garentir, n’a guéres moins de force sur l’esprit du commun des Hommes que celle d’un Mal moralement certain. Outre que le Soldat, qui abandonnera son poste, n’est pas entierement assuré de passer par la main du Bourreau : car ne pourroit-il pas souvent esperer de s’en garentir par la suite ? Ou il faut donc que nôtre Auteur accorde à HOBBES son principe, ou il doit nécessairement en reconnoître l’application au cas présent de la maniere que nous l’expliquerons ci-deffous, Liv. VIII. Chap. III. §. 4. Note 8 » (Le droit de la nature et des gens, cit., tomo II, libro III, cap. VII, p. 134, §.. IV, n. 3). Il Barbeyrac rinvia al libro VIII, cap. III, §. IV intitolato « Ce que c’est que la Peine » (Le droit de la nature et des gens, cit., tomo III, libro VIII, cap. III, §. IV, p. 283) del capitolo dedicato a « Du Pouvoir des Souverains sur la vie & sur le biens de leurs Sujets, pour la punition des crimes et des delits » (Le droit de la nature et des gens, cit., tomo III, libro VIII, cap. III, p. 280). Dopo aver scritto che « il s’ensuit, qu’on ne peut pas dire proprement, que personne soit […] obligé de subir la Peine, ou que la Peine soit une espece de Dette dont le Coupable est tenu de s’acquitter » (ibid., tomo III, libro VIII, cap. III, p. 286-287), il Barbeyrac muove una critica a Pufendorf in nota al testo (ibid., n. 8. Cf. ibid., tomo II, libro III, cap. VIII, §. V, p. 152-153).

56 Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, libro III, cap. VII, p. 157, n. 1.

57 Ibid.

58 P. Piovani, Giusnaturalismo ed etica moderna, Bari, Laterza, 1961, p. 120.

59 Cf. De iure naturae et gentium, cit., tomo I, libro III, cap. VII, §. V, p. 113-116 ; Le droit de la nature et des gens, cit., tomo II, libro III, cap. VII, §. V, p. 132-136 ; Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, libro III, cap. VII, §. V, p. 154-157.

60 Si tratta delle Memorie per servire alla storia letteraria, in seguito Nuove Memorie per servire alla Storia Letteraria, rivista pubblicata tra il 1753 e il 1758 a Venezia presso Pietro Valvasense con la collaborazione di Zaccaria Seriman e di Angelo Calogerà.

61 Cf. Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo I, libro III, cap. VII, §. V, p. 156. Si tratta in realtà di un passo di Hobbes (cf. De iure naturae et gentium, cit., tomo I, libro III, cap. VII, §. V, p. 312 ; Le droit de la nature et des gens, cit., tomo II, libro III, cap. VII, §. V, p. 134).

62 Il Baroni si riferisce alle lettere pubblicate nelle Memorie del Valvasense nel 1757 (Lettere diverse concernenti alla religione naturale e alla morale filosofia de’ cristiani e degli stoici) che egli aveva scritto prendendo parte al dibattito sorto a metà del Settecento sulla concezione della felicità. A tale disputa, sorta a seguito dell’Essai de philosophie morale (1749) di Maupertuis, che vide come protagonisti Casto Innocente Ansaldi e Francesco Maria Zanotti, partecipò attivamente anche il Chiaramonti, il quale scrisse un trattato dal titolo Discorso filosofico-morale di Giambatista Chiaramonti In cui si esamina l’opinione intorno alla felicità del Sig. Clemente Baroni de’ Marchesi Cavalcabò Esposta e difesa nelle sue Lettere stampate in Venezia presso il Valvasense l’an. 1757 Colla giunta di una Lettera scritta all’Autore da un dotto Anonimo Bresciano, In Brescia, Appresso Giuseppe Pasini, MDCCLIX. In apertura di questo scritto è pubblicata una lettera del Chiaramonti a Giuseppe Valeriano Vannetti datata « Brescia 20. Settembre 1759 », nella quale si legge un esplicito riferimento alla presente missiva del Baroni (cf. Giovanni Battista Chiaramonti, Discorso filosofico-morale di Giambatista Chiaramonti, cit., p. XIII e p. V-VI ; cf. ibid., p. 2). Su tale questione si veda C. Leonardi, « Baroni Cavalcabò, Clemente », cit., p. 464-465 ; M. Bazzoli, « Giambattista Almici e la diffusione di Pufendorf nel Settecento italiano », cit., p. 35-39 ; P. Preto, « Chiaramonti, Giovanni Battista », cit., p. 540 ; F. Venturi, Settecento riformatore, I, cit., p. 395-406. Cf. infine Doc. 2 : c. 21v ; Doc. 3 : c. 24v .

63 Si tratta del conte bresciano Gian Maria Mazzuchelli, attorno al quale si radunava il circolo giansenista di Brescia e autore dell’incompiuta biografia degli Scrittori d’Italia. Cf. L’affermazione di una società civile e colta nella Rovereto del Settecento, cit.

64 Il Baroni si riferisce a Giovambattista Rodella, oratoriano giansenista di Brescia, membro del circolo del Mazzuchelli.

65 Il Baroni si riferisce alla recensione del Chiaramonti della traduzione dell’Almici del De iure naturae et gentium di Pufendorf. Cf. Giovanni Battista Chiaramonti a Giuseppe Valeriano Vannetti, Venezia, 18 maggio 1757, Rovereto, Biblioteca Civica G. Tartarotti, Ms. 8. 4., c. 5r-6r : c. 5v.

66 Si tratta rispettivamente di Casto Innocente Ansaldi e Francesco Maria Zanotti. Cf. Doc. 1 : c. 20r ; Doc. 3 : c. 24v .

67 Su Montesquieu si rinvia ai lavori di Domenico Felice, che offrono un ricco repertorio bibliografico sugli studi del pensiero montesquieuiano e sulla sua divulgazione in Italia : D. Felice, Cinquant’anni di studi montesquieuiani in Italia (1905-1954), « Annali di discipline filosofiche », Bologna, 1984, p. 103-142 ; id., Montesquieu in Italia, Bologna, Clueb, 1986 (Storia della filosofia – Testi e studi. Collana diretta da G. Oldrini, A. Santucci, W. Tega, L. Turco, 1) ; id., Pour l’histoire de la fortune de Montesquieu en Italie (1789-1945), Bologna, Thema, 1990 ; id., Modération et justice, Préface de Jean Ehrard, Bologna, Thema, 1995 ; Leggere l’Esprit des lois. Stato, società e storia nel pensiero di Montesquieu, a cura di D. Felice, Napoli, Liguori Editore, 1998.

68 Il Baroni si riferisce alla critica contro Muratori e contro Montesquieu (cf. C. Baroni Cavalcabò, Sopra alcuni Costumi, e azioni comunemente praticati dai Antichi, e specialmente da’ Romani, cit., p. [11]). La polemica sorge dalla constatazione che, per usare le parole del Baroni, « moltissime sono le azioni, che da una gran parte de’ Popoli sono disapprovate, ed anche abbominate come illecite del tutto, e ingiuste, le quali però da un’altra forse non minor parte sono con tutta franchezza, e senza alcun ribrezzo commesse, come fosser lecite, ed anche talvolta oneste, e meritevoli di lode » (C. Baroni Cavalcabò, Confutazione del sentimento di Samuel Cocceius intorno all’Origine del Diritto Naturale, cit., p. [3]). Il Baroni, intento a non mettere in discussione l’idea del diritto naturale sull’esistenza di princìpi immutabili, si sofferma a lungo su tale questione, che emerge spesso nel De iure naturae et gentium, imbevuto dei continui richiami a Montaigne e a Charron (cf. A. M. Battista, Alle origini del pensiero politico libertino. Montaigne e Charron, Milano, Giuffrè, 1979, p. 62, n. 15. La Battista auspica a questo proposito uno studio specifico sui rapporti tra Pufendorf e Charron).

69 Il Baroni si riferisce all’opera dell’olandese Gerhard Noodt (1647-1725) dal titolo Julius Paulus sive de partus expositione et nece apud veteres liber singularis (1700). In questo trattato l’autore, che si era addottorato in entrambe le leggi e che aveva rivestito la carica di rettore presso l’Università di Leida, esamina la critica avanzata dal giurista romano contro l’uso presso i Romani di uccidere i propri figli [cf. G.C.J.J. van den Bergh, The Life and Work of Gerard Noodt (1647-1725). Dutch Legal Scholarship Between Humanism and Enlightenment, Oxford, Clarendon Press, 1988. Cf. in particolare ibid., p. 207-217]. Il Noodt è una fonte del Barbeyrac, che aveva curato la traduzione francese di alcune sue opere e ne aveva scritto una biografia : Du Pouvoir des Souverains et de la liberté de conscience ; en deux discours traduits du latin de Mr. Noodt, par Jean Barbeyrac, Amsterdam, Thomas Lombrail, MDCCVII ; Gerardi Noodt Opera omnia recognita, aucta, emendata, multis in locis, atque in duos tomos distributa. Huic novae editioni inter alia accessit Ioannis Barbeyrachis historica vitae auctoris narratio, Lugduni Batavorum, apud G. A. Langerak, MDCCXXXV, seguita da Gerardi Noodt Opera omnia Recognita, aucta, emendata, multis in locis, atque in duos tomos distributa. Accessit Joannis Barbeyracii Historica vitae auctoris narratio, Lugduni Batavorum, Haak, MDCCXL. Sul Noodt si vedano inoltre i cenni accompagnati dalle indicazioni bibliografiche in M. Bazzoli, Il pensiero politico dell’assolutismo illuminato, Firenze, La Nuova Italia, 1986, p. 191 e n. 86. Cf. inoltre Doc. 3 : c. 24v.

70 Il Baroni rinvia al capitolo dell’opera pufendorfiana intitolato « De affectionibus summi imperi », dove si esamina la tirannide e il diritto di resistenza (De iure naturae et gentium, cit., tomo II, libro VII, cap. VIII, p. 82-103 . Cf. Le droit de la nature et des gens, cit., tomo III, libro VII, cap. VIII, p. 132-136 ; Il Diritto della Natura e delle Genti, cit., tomo IV, libro VII, cap. VIII, §. VII, p. 208).

71 Il Baroni allude allo scritto del Chiaramonti intitolato Dissertazione del paterno imperio degli antichi Romani presentato al circolo del Mazzuchelli il 19 dicembre 1754 e pubblicato nel 1765 in una raccolta di trattati di vari autori (cf. P. Preto, « Chiaramonti, Giovanni Battista », cit., p. 539).

72 Il Baroni ritorna sulla questione dell’uccisione dei figli, richiamando ancora l’opera del giurista olandese Julius Paulus sive de partus expositione et nece apud veteres liber singularis (1700). Cf. Doc. 1 : c. 22r .

73 Il Baroni si riferisce a Johann Gottlieb Heinecke (1681-1741) e a Charles Rollin (1661-1741). Su Heinecke, autore di un’opera intitolata Elementa iuris naturae et gentium (1733) e appartenente alla scuola groziano-pufendorfiana, cf. G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna, cit., p. 129-130 ; M. Bazzoli, Il pensiero politico dell’assolutismo illuminato, cit., p. 208 e n. 140. Tra le opere di Rollin, rettore dell’Università di Parigi e membro del Collège Royal, si ricordano : Histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu’à la bataille d’Actium, c’est-à-dire, jusqu’à la fin de la République (1728) ; Histoire ancienne des Egyptiens, des Cartaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Medes et des Perses, des Macedoniens, des Grecs (1730-1738) ; De la maniere d’enseigner et d’etudier les belles lettres (1726-1731).

74 Si tratta del conte Zaccaria Seriman, redattore insieme ad Angelo Calogerà del periodico le Memorie per servire all’istoria letteraria (cf. Doc. 1 : c. 19v). Il Seriman, proprietario della stamperia di Pietro Valvasense di Venezia, partecipò in primo piano alla volgarizzazione dell’opera dell’Almici, con il quale i rapporti di collaborazione non furono sempre sereni. Cf. M. Infelise, L’editoria veneziana nel ‘700, cit., p. 156 ; M. Bazzoli, « Giambattista Almici e la diffusione di Pufendorf », cit., p. 26 ; F. Venturi, Settecento riformatore, I, cit., p. 298, n. 6 ; L’affermazione di una società civile e colta nella Rovereto del Settecento, cit.

75 Cf. Doc. 1: c. 20r; Doc. 2: c. 21v.

76 Giuseppe Valeriano Vannetti (1719-1764) è il marito di Laura Bianca Saibante (1723-1797), sorella di Francesco Antonio Saibante. Giuseppe Valeriano Vannetti, padre di Clementino Vannetti (1754-1795), insieme ai due fratelli Saibante e al Baroni figurano tra i fondatori dell’Accademia Roveretana degli Agiati, sorta nel 1750. Su di loro si vedano i contributi già richiamati a cura dell’Accademia di Rovereto e la relativa bibliografia.

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Pour citer cet article

Référence papier

Stefania Stoffella, « Il diritto di resistenza nel Settecento italiano »Laboratoire italien, 2 | 2001, 173-199.

Référence électronique

Stefania Stoffella, « Il diritto di resistenza nel Settecento italiano »Laboratoire italien [En ligne], 2 | 2001, mis en ligne le 11 avril 2018, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/261 ; DOI : https://doi.org/10.4000/laboratoireitalien.261

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Auteur

Stefania Stoffella

Stefania Stoffella, doctorante à l’Université de Pérouse (Histoire de la pensée politique européenne moderne et contemporaine), prépare une thèse intitulée Assolutismo politico e diritto naturale. Clemente Baroni nel Settecento politico europeo. Précédemment boursière à l’Université et à l’Istituto Storico italico-germanico de Trente, elle mène des recherches sur le droit naturel moderne.

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