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Droit et littérature

Luoghi letterari e argomentazione giuridica nella Sylva nuptialis di Giovanni Nevizzano d’Asti (1518)

Lieux littéraires et argumentation juridique dans la Sylva nuptialis de Giovanni Nevizzano d’Asti (1518)
Giuliano Marchetto
p. 85-104

Résumés

Le rapport étroit entre droit et littérature au début de l’époque moderne, en particulier dans l’œuvre du jurisconsulte piémontais Giovanni Nevizzano d’Asti, trouve sa raison d’être dans le lien qui existe entre la jurisprudence, l’éthique et les artes sermocinales. Le rôle de « guide moral » que le juriste s’arroge et l’affirmation du caractère de vera philosophia attribué à la science juridique favorisent l’intérêt du doctor iuris envers les autres branches du savoir, parmi lesquelles la littérature occupe une place considérable. Les œuvres littéraires, comme les œuvres philosophiques, sont donc une part indissociable et nécessaire de l’éducation et de la formation des juristes qui, au début du xvie siècle, veulent continuer à jouer un rôle de premier plan dans la vie de la cité et refusent d’être réduits à de simples interprètes de la norme imposée par le pouvoir politique.

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Texte intégral

  • 1 F. Calasso, Umanesimo giuridico, in Id., Introduzione al diritto comune, Milano, Giuffrè, 1970 =195 (...)
  • 2 Ibid., p. 188, anche se non mancarono le affermazioni dell’autosufficienza della scienza giuridica, (...)
  • 3 La definizione è quella delle Istituzioni di Giustiniano, Inst. 1, 1.
  • 4 C. Vasoli, Le discipline e il sistema del sapere, in Sapere e/è Potere, op. cit., pp. 11-36 : p. 17

1Una delle condizioni necessarie alla comprensione del rapporto tra diritto e letteratura nell’età del diritto comune risiede nel preliminare riconoscimento della natura della scienza giuridica di quel tempo. Ogni possibilità di intendere il carattere e la qualità della relazione tra giuristi e « artisti » nell’età premoderna sarebbe infatti preclusa, qualora si considerasse la giurisprudenza alla stregua di una tecnica di esegesi di un testo autoritativo al fine di declararne il significato. Al contrario per i giureconsulti medievali e della prima età moderna il diritto « non era soltanto un problema di logica, ma sopra tutto un problema di vita1 ». L’osservazione di Francesco Calasso è sufficiente a far comprendere come, sulla base di siffatto presupposto, non potesse che risultare innaturale ogni completa frattura tra la giurisprudenza e le altre scienze o arti, ogni suo isolamento impermeabile a qualunque dialogo2. La scientia iuris non aveva ancora smarrito il forte legame con la retorica e, soprattutto, con l’etica, tanto che la conoscenza del diritto poteva essere gratificata dell’impegnativa definizione di scientia iusti et iniusti3 e al giurista poteva essere riconosciuto il ruolo di guida morale all’interno della comunità non tanto quale detentore di una tecnica dell’interpretazione della legge, ma piuttosto in quanto possessore di quella dottrina « che indaga e illumina tutti i comportamenti pratici umani, ne studia i moventi, ne determina le norme, stabilisce i confini tra la virtù e il vizio, al fine di fondare su di essa lo stesso edificio del diritto4 ».

  • 5 Ibid., pp. 20-21.
  • 6 Su questa ambizione della scienza giuridica si vedano da ultimo le osservazioni in D. Quaglioni, À (...)
  • 7 Sull’intonazione filosofica della riflessione giuridica al principio dell’età moderna, cfr. P. Prod (...)
  • 8 Fondamentale in questo senso la riflessione di Bartolo da Sassoferrato, cfr. D. Quaglioni, Diritto (...)
  • 9 D. Quaglioni, À une déesse inconnue, op. cit., p. 94.

2È pur tuttavia vero che il nuovo ceto rappresentato dagli uomini di lettere che si affermò tra Tre e Quattrocento5 mise radicalmente in discussione la posizione della scientia legalis nella gerarchia dei saperi e ne contestò proprio la possibilità e l’autorità di porsi come vera philosophia6. Anche coloro che non negavano il ruolo e l’importanza del diritto e della giurisprudenza all’interno della società, pure rimproveravano ai giuristi di avere immiserito la loro disciplina, riducendola da sapere a mera tecnica e ne auspicavano una rifondazione su rinnovate basi, soprattutto filosofiche7. La critica umanistica si dirigeva peraltro ad una scienza giuridica che già da qualche tempo aveva allargato il suo sguardo oltre l’ormai inappagante hortus conclusus del Corpus iuris di Giustiniano, per rivolgersi con sempre maggior frequenza agli apporti del sapere teologico-filosofico8. Come è stato osservato, ciò non comportava necessariamente la rinuncia alla specificità del sapere giuridico, quanto piuttosto « l’élévation consciente de la scientia iuris à la manière d’Aristote, au rang de science architectonique du savoir tout entier » al punto che « elle s’érige en mesure et en instance légitimante de tout autre savoir9 ».

  • 10 Sull’eccessiva semplificazione della contrapposizione tra mos gallicus e mos italicus si rimanda a (...)
  • 11 P. Grossi, L’Ordine giuridico medievale, Roma-Bari, Laterza, 1995, spec. pp. 13-15. Alle soglie del (...)
  • 12 Ibid., p. 8.
  • 13 Questa operazione al tempo stesso di costruzione e riconoscimento (ossia interpretazione), è magist (...)
  • 14 Cfr. I. Birocchi, Alla ricerca dell’ordine, op. cit., p. 10.

3È su questo tronco che si innestò la riflessione sul diritto nel Quattro-Cinquecento, che parte della storiografia ha rappresentato, non senza qualche semplificazione, come una contrapposizione tra coloro che sulla scorta delle critiche umanistiche rivoluzionarono la metodologia della giurisprudenza e coloro che sarebbero invece rimasti legati alla tradizione10. Un dato di fondo appare incontestabile : la temperie umanista scosse pro-fondamente alcune delle convinzioni più forti e radicate del giurista medievale facendo vacillare la fiducia di questi nell’idea di un ordine razionale di derivazione divina di cui il diritto non può che essere la lettura11. La contestazione di questa visione del mondo aveva come corollario necessario la relativizzazione del diritto12 e prospettava il tramonto di quel plurisecolare ordo iuris che la scienza giuridica dell’età intermedia aveva al tempo stesso riconosciuto e costruito13. Di qui l’esigenza della ricerca di un nuovo ordine, all’interno del quale il ruolo della scienza giuridica trovasse una ridefinizione, fosse questa nel segno di una riaffermazione o di un ridimensionamento14.

  • 15 Sul giureconsulto e la sua opera principale si rinvia al pur datato C. Lessona, La « Sylvanuptialis (...)
  • 16 A proposito delle quaestiones di Nevizzano, Calasso parla di « precorrimento della codificazione » (...)
  • 17 Un tale atteggiamento è riconoscibile nelle opere di Andrea Alciato, Ulrich Zasius, Bonifacio Amerb (...)

4A questa sfida non si sottrasse Giovanni Nevizzano d’Asti15, allievo di quel Giason del Maino che fu maestro anche di Andrea Alciato. La definizione della personalità scientifica di Nevizzano è tutt’altro che semplice, essendo essa caratterizzata, così come altre del periodo, dalla coesistenza di motivi prettamente umanistici con altri di stampo decisamente tradizionale. Tale ambivalenza si riflette nei giudizi sul giureconsulto16 e mostra una volta di più l’inadeguatezza della contrapposizione tra bartolisti e antibartolisti, sulla scorta della quale i singoli autori sono stati, a seconda dei punti di vista, di volta in volta classificati tra l’uno o l’altro « schieramento ». Senz’altro è possibile affermare l’appartenenza di Nevizzano a quel novero di giuristi propensi a trarre partito dalle critiche degli umanisti, ma che rispondono e respingono le più radicali tra queste non attraverso una polemica di segno opposto, ma procedendo ad innovazioni più o meno profonde della tradizionale e collaudata metodologia17.

  • 18 La Sylva nuptialis esce a stampa una prima volta in quattro libri nel 1518 (Clarissimi iurisco[n]su (...)
  • 19 Se l’opportunità di sposarsi costituisce l’argomento portante dell’opera del giureconsulto piemonte (...)
  • 20 Sul tema cf. D. Frigo, Dal caos all’ordine : sulla questione del « prender moglie » nella trattatis (...)

5L’opera principale di Nevizzano, e quella che maggiormente interessa prendere in esame in questa sede, è la Sylva nuptialis18 un ponderoso trattato in forma di quaestio che si svolge, almeno per quattro dei sei libri che lo compongono, attorno al tema dell’utilità del matrimonio19. Come dimostra un esame anche sommario della letteratura del tempo, la questione sull’opportunità di sposarsi, lontana dall’essere un ozioso passatempo, era oggetto di un intenso dibattito20, anche se è inconsueto che essa costituisca la materia di un trattato giuridico.

  • 21 Con l’unica eccezione della teologia (cfr. I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., lib. V, p. 51 (...)

6La volontà di Nevizzano di partecipare a una querelle che, in questi termini, era stata fino ad allora appannaggio quasi esclusivo dei « letterati » è già una dimostrazione di per sé significativa di come gli fosse aliena l’idea di una scienza giuridica autoreferenziale, ripiegata su se stessa e impegnata in un mero e asfittico lavorio ermeneutico attorno alle fonti del diritto romano. Egli testimonia, piuttosto, come il giurista, in virtù di quel ruolo di « guida morale » che ancora si attribuisce, debba intervenire, con tutto il peso del bagaglio sapienziale in suo possesso, in una questione che concerne la vita civile. Tale partecipazione poi, se vuole essere dialogo fruttuoso, non può che essere caratterizzata da un’apertura del giurista agli altri saperi – teologico filosofico e letterario sopra tutti – seppure nella chiara riaffermazione della superiorità della scientia iuris21.

  • 22 Può stupire semmai il numero di citazioni tratte dalle opere di questi autori, decisamente superior (...)
  • 23 In particolare Nevizzano manifesta una profonda conoscenza della letteratura francese a lui contemp (...)

7L’opera di Nevizzano in effetti è da questo punto di vista esemplare : i temi trattati sono sì affrontati dal punto di vista del giurista, ma con amplissimo ricorso ad opere che potremmo genericamente definire extragiuridiche. E se non potevano mancare gli irrinunciabili e tradizionali supporti autoritativi, già abbondantemente presenti nei giuristi dell’età precedente, quali Aristotele e Cicerone, se può non stupire troppo il richiamo all’autorità di illustri poeti dell’antichità classica, quali Virgilio e Ovidio, anch’essi non sconosciuti a glossatori e commentatori22, certo non lascia indifferenti l’enorme mole di citazioni tratte dalla letteratura medievale e del suo tempo23.

  • 24 Cfr. C. Vasoli, La dialettica umanistica e la metodologia giuridica nel secolo xvi, in La Formazion (...)
  • 25 Ibid., pp. 253-254.
  • 26 La definizione è dello stesso Nevizzano e si può leggere nell’epistola dedicatoria premessa all’ope (...)
  • 27 Ibid., p. 7, n. 11 : « imitandas apes ex diversis floribus legentes mella et sic erit dulcis rerum (...)
  • 28 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., lib. I, p. 5, n. 9.

8Del resto, l’intitolazione stessa dell’opera contiene l’esplicito richiamo ad una delle metafore più usate nel Cinquecento : la sylva, il bosco intricato è quello dell’intero sapere umano accumulatosi nei secoli e che con il recupero umanistico delle opere dell’antichità smarritesi nel corso dell’età intermedia, è divenuto sempre più difficile da gestire, o meglio da « ordinare24 ». Di qui la pressante necessità di un criterio di orientamento per una « civiltà, che si sente come assediata dal crescere disordinato dei propri contenuti, minacciata dall’estendersi in ogni direzione di una memoria carica di nozioni, norme e simboli che debbono essere ridotti a giusta misura, resi funzionali ai bisogni presenti e futuri25 ». È a questa operazione di riordino che Nevizzano consacra la sua fatica, definita dallo stesso Autore nient’altro che una « rerum et Doctorum, scientiarumque multiplicium congeries26 » : come le api raccolgono il polline dai diversi fiori per poi ricavarne quella dulcis mistura che è il miele27, così il compito del sapiente deve essere innanzitutto quello di « raccogliere » le nozioni accumulate nel corso dei secoli e sparpagliate disordinatamente in una massa enorme di opere, al fine di produrre un distillato di scienza e saggezza. Il pregio di tale « lavorazione » non consiste nel dire qualcosa di inaudito, quanto nel rendere fruibile un sapere costruito a poco a poco attraverso l’esperienza delle generazioni passate. Nel caso presente questo sapere è costituito da un intricato ammasso di vere e proprie auctoritates – dal diritto romano al diritto canonico, dalla consuetudine al diritto feudale, dal diritto divino alle opere dei classici greci e latini, ritenute ormai un deposito sapienziale cui attingere senza più remore per la loro origine pagana – all’interno delle quali il rischio è quello di smarrire la « via ». L’operazione di riordino è difficile, ma assolutamente necessaria, poiché in mancanza anche la produzione intellettuale originale e di pregio perde valore, « quia scire quid facias et nescire quo ordine facias, non est perfectae cognitionis28 ».

  • 29 Ibid.

9L’ordine da seguire, a giudizio di Nevizzano, è quello suggerito dal mos disputativum, in virtù del quale saranno dapprima esposte le ragioni a favore del matrimonio (che occupano i libri primo e secondo), seguite dalle ragioni contrarie (libri terzo e quarto29). La struttura dialettica dell’intera opera impone che anche tale dichiarazione di intenti assuma l’andamento della quaestio, avente ad oggetto proprio la valenza epistemologica della discussione. Così Nevizzano espone dapprima le ragioni contrarie all’utilizzo di un tale procedimento, in seguito quelle favorevoli.

  • 30 Clementis Papae V, Constitutiones, in Corpus iuris canonici editio lipsiensis secunda post Aemilii (...)
  • 31 Cfr. M. D. Chenu,La Teologia come scienza nel xiii secolo, trad. it. di M. Spranzi e M. Vigevani, M (...)
  • 32 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., lib. I, p. 2, n. 2.

10A sfavore l’Astigiano cita la clementina Saepe30, con cui si regolamenta il processo sommario nel diritto canonico. Tale provvedimento, che elimina la discussione in giudizio togliendo spazio agli avvocati, sarebbe una chiara presa di posizione contro l’efficacia della disputa ai fini del raggiungimento della verità. Nello stesso senso si recuperano affermazioni, la cui origine si può ascrivere alle correnti antidialettiche della teologia medievale31, che invitano all’attento studio del testo sacro piuttosto che alla libera discussione : « quod veritas facilius invenitur studio scripturae, quam disputatione verbali32 ».

  • 33 Nevizzano contrappone sofistica a dialettica, anche se propriamente la contrapposizione è tra sofis (...)
  • 34 I. de Nevizanis, Sylva nuptialis, op. cit., lib. I, p. 2, n. 2.
  • 35 « Quia disputando cervicose e sophistice veritas obumbratur » : ibid., p. 1, n. 1.
  • 36 Ibid., p. 2, n. 3 : « moderate disputando […] non inutiliter exercentur ingenia ».
  • 37 Ibid., p. 2, n. 4.
  • 38 Ibid., p. 4, n. 8.

11Tali obiezioni sono superate distinguendo tra dialettica e sofistica33 : la disputa è necessaria per giungere a una retta conoscenza, purché essa non degeneri nell’eristica, risolvendosi in un improduttivo litigio volto solo ad esaltare l’abilità dei contendenti. Non si deve dunque confondere il Filosofo col Sofista, quest’ultimo inteso come colui che « licet disputare nesciat, litigare tamen non desinit34 ». La condanna dell’Astigiano colpisce dunque i campioni della contesa fine a se stessa, che allontana dalla verità piuttosto che consentire di avvicinarvisi35. Al contrario la disputa moderata e ordinata non solo è utile ad esercitare la mente36, ma permette una retta conoscenza, come debbono ricordare i giuristi che prestano un consilium, i quali sono tenuti a « ponderare, et disputare articulum37 ». Non manca inoltre la sottolineatura del fatto che il sapere giuridico è per sua natura controversistico, come dimostra la circostanza che le communes opiniones, sulle quali l’ordinamento si regge ai tempi di Nevizzano, nascono, crescono, invecchiano e muoiono nella scuola, laddove si disputa, appunto38.

  • 39 Cfr. A. Giuliani, Logica, in Enciclopedia del diritto, XXV, Roma, Istituto della Enciclopedia Itali (...)
  • 40 L. Ea est natura, ff. de regulis iuris (D. 50, 17, 66).
  • 41 Digestum novum, Lugduni, apud Hugonem a Porta, et Antonium Vincentium, 1558, gl. Ea est natura ad l (...)
  • 42 Digestum novum, op. cit., gl. Cavillationis ad l. Ea est natura, op. cit. : « Cavillationis : apud (...)

12Da queste premesse consegue la necessità di stabilire una serie di regole (di esclusione39) che garantiscano la correttezza della disputa, onde evitare la pericolosa degenerazione della dialettica nella sua forma patologica rappresentata dall’eristica. L’esigenza di evitare le false argomentazioni è sempre stata sentita nella giurisprudenza, tanto che Nevizzano a questo proposito può richiamare una regula iuris del Digesto che mette in guardia i giureconsulti dall’uso di cavillationes40, ossia di quelle argomentazioni che, partendo da premesse vere giungono a false conclusioni in forza di un termine usato in due significati diversi. La glossa alla legge si dilunga nella spiegazione di questa forma errata di argomentazione, tratteggiando in breve un piccolo trattatello sulle fallacie dialettiche. La cavillatio è ivi definita come una deceptoria argumentatio, nella quale l’inganno risiede normalmente in una brevissima mutatio terminorum, sufficiente però ad indirizzare la conclusione in senso non conforme alla premessa, che pure era corretta. L’esempio della glossa è il seguente. Si dice che le res divinae sono res nullius ; poiché le res nullius appartengono al primo occupante, ne consegue che chiunque potrebbe, occupandoli, divenire proprietario dei luoghi sacri. La conclusione, pur partendo da una premessa corretta, è palesemente falsa e il sillogismo è viziato da un gioco sul significato dell’espressione res nullius. È infatti evidente che nella prima proposizione si vuole dire che le cose non appartengono ad alcun uomo non perché siano prive di proprietario, bensì per la ragione che appartengono a Dio. Nel termine medio invece si enuncia una regola giuridica che riguarda i beni che possono essere oggetto di un diritto di proprietà da parte degli uomini, ma che per una serie di circostanze si trovano in stato di abbandono e possono essere occupate41. A chiarire ulteriormente la natura di questo falso ragionamento contribuisce la glossa seguente, ove si precisa che cavillatio è il termine usato dai giuristi e corrisponde al termine fallacia, proprio dei dialettici42.

  • 43 I. de Nevizanis, Sylva nuptialis, op. cit., I, pp. 6-10.

13Altre raccomandazioni utili alla correttezza della discussione si aggiungono a quella di evitare ogni sofisma. È ricordata in particolare la necessità di essere brevi nell’esporre le proprie ragioni, di essere onesti nell’interrogare la controparte, di evitare la disputa su questioni futili come quelle terminologiche, di non discutere le opinioni palesemente erronee, di evitare le ripetizioni inutili, di adeguare il proprio discorso all’uditorio cui ci si rivolge43.

  • 44 Sui rinnovati rapporti tra la dialettica e la retorica di tradizione umanistica e gli studi giuridi (...)
  • 45 B. Paradisi, Osservazioni sull’uso del metodo dialettico nei glossatori del sec. xii, in Atti del C (...)
  • 46 C. Vasoli, La dialettica umanistica e la metodologia giuridica, art. cit., p. 257. Sottolinea ancor (...)
  • 47 Sulla volontà dei giuristi del Cinquecento di « consolidare i legami della giurisprudenza con le ar (...)

14La fiducia nel metodo disputatorio e la convinzione che solo un’« ordinata » discussione possa condurre alla verità sono il derivato di un’autorevole tradizione, dalla quale l’Astigiano ritiene di non doversi discostare44. L’utilizzo di strumenti dialettici caratterizzò fin dagli esordi, nel xii secolo, la scienza giuridica medievale e della prima età moderna consentendo ai glossatori il recupero e l’adattamento del diritto romano giustinianeo45. Tale tradizione, rafforzata dalla riscoperta dell’Aristotele maggiore a metà del xii secolo è parzialmente contestata dagli umanisti, ma senza che venga rimesso in discussione il carattere « pratico » del ragionamento giuridico, che anzi trova la sua esaltazione nell’ideale della civile conversazione. Con l’umanesimo anzi « il punto di gravità della logica viene così decisamente a spostarsi dall’impeccabile certezza della “dimostrazione apodittica” a quei procedimenti dell’“argomentazione probabile” che sono così usati proprio nell’ambito giuridico, dal modello della verità definitiva e assoluta all’“invenzione” di “medi” utili per individuare i dati possibili e contingenti46 ». La dialettica e la retorica sono dunque per il giurista di diritto comune un patrimonio indiscusso che deriva parte dalla tradizione, parte dal rinnovato fervore di studi che le artes sermocinales conoscono in quel periodo47.

15Ci siamo lungamente soffermati su questo aspetto dell’opera di Nevizzano in quanto il carattere dialettico del ragionamento giuridico, assieme all’originaria suppositio del diritto all’etica, costituisce la cornice entro cui è possibile comprendere il senso dell’enorme mole di citazioni letterarie contenute nella Sylva nuptialis e, in più ampia prospettiva, rappresenta una delle chiavi di lettura del rapporto diritto-letteratura nell’età premoderna. Rimane da vedere, nel contesto fin qui tracciato, in che modo l’opera letteraria (degli « artisti ») si inserisca all’interno di un ragionamento che è e rimane giuridico, nonostante l’ampiezza d’orizzonte che Nevizzano dà alla sua opera.

  • 48 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., I, p. 26, n. 18. La citazione è tratta da Virgilio, Enei (...)
  • 49 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., I, p. 26, n. 18 : « fortuna recte pingitur in forma foem (...)

16Innanzitutto la letteratura rappresenta per l’autore un ricchissimo deposito di topoi, da cui è possibile partire per svolgere un’argomentazione. La scelta di organizzare la trattazione secondo il mos disputativum e dunque di procedere in maniera problematica favorisce l’inserimento di fonti extragiuridiche, letterarie in particolare, proprio in funzione di luogo comune attorno al quale sviluppare la discussione. Ad esempio tra le ragioni per cui si dovrebbe evitare il matrimonio c’è quella per cui si sposa una donna. Nevizzano elenca i principali difetti femminili e quasi tutti sono introdotti da un passo o un verso tratto da un’opera letteraria. In particolare il Nostro attinge alla letteratura dell’antichità classica latina, dal sesto libro delle Satire di Giovenale, ad Ovidio, Virgilio, Properzio e altri. Così la semplice citazione di un passo dell’Eneide, « Varium et mutabile semper foemina48 », avvia l’analisi del difetto femminile dell’incostanza che rende quanto mai instabile il legame matrimoniale poiché la donna non sarà mai soddisfatta del marito e vorrà presto cambiare. Del resto, non a caso, l’ondivaga fortuna è rappresentata in sembiante femminile49.

  • 50 Cfr. G. Minnucci,Processo e condizione femminile nella canonistica classica, in Studi di storia del (...)
  • 51 C. Forus est, extra, de verborum significatione (10 X, V, 40).
  • 52 Tra i molti si può fare l’esempio del Bartolo del De reprobatione testium (cfr. Bartoli a Saxoferra (...)

17È interessante rilevare che la citazione virgiliana era nota ed utilizzata presso i giuristi al fine di sancire la scarsa attendibilità della testimonianza in processo della donna50, proprio a causa del suo carattere mutevole : infatti « varium et mutabile testimonium semper femina producit51 ». Il passo letterario pertanto circola ormai svincolato dal testo in cui era originariamente collocato e diviene un topos utilizzabile a diversi fini, il più frequente dei quali è proprio quello di squalificare la testimonianza muliebre nel processo52. Nel nostro caso, invece, costituisce il supporto, accettato dai più come dimostra la sua diffusione, di un’argomentazione contraria al matrimonio.

  • 53 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., I, p. 26, n. 19 : « Octavo alligatur incontinentia mulie (...)

18Se Virgilio è richiamato, in modo più o meno diretto, a proposito dell’incostanza, altri poeti sono chiamati ad introdurre l’analisi degli altri difetti femminili. Così, un verso di Ovidio ricorda la lussuria femminile53, mentre a Giovenale è affidato il compito di riassumere la visione negativa del sesso femminile :

  • 54 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., I, p. 80, n. 162 ; la metafora di Giovenale (evidenziata (...)

Nono principaliter allegantur alii infiniti sinistri mores quibus sunt imbutae mulieres, quos longum esset enarrare […] quod mulieres sunt instabiles, infestantes viros avarissime : et iura praesumunt omnes esse malas communiter, quod habent multas malitias et vitia quae narrari difficile esset. Et si sit aliqua bona : rara avis in terris, nigroque simillima cigno54.

  • 55 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., I, p. 80, n. 162 : « Et ultra ibi adducta vide late Comi (...)

19Il vastissimo campionario di difetti del sesso femminile che sarebbe « longum enarrare » si può trovare nelle opere degli scrittori del passato e del presente, in particolare in quelle degli autori di satire e dei commediografi, quasi tutti concordi nel tracciare un quadro negativo della donna55.

  • 56 Ibid., p. 81, n. 162 : « quod hodie mulieres strenuae dant operam ne Poetae plane vaniloqui fuisse (...)
  • 57 Paradigmatica è la rassegna di regni rovinati a causa di una donna, con la menzione di Elena, Gezab (...)
  • 58 I. de Nevizanis, Sylva nuptialis, op. cit., IV, p. 342, n. 95.

20Il commediografo, l’autore di satire, il poeta, così come il filosofo, lo storico e il giurista concorrono, in veste di attendibili testimoni che è opportuno ascoltare, alla definizione di un giudizio sulla donna. La letteratura dunque è testimonianza, come implicitamente riconosce Nevizzano quando afferma che il comportamento muliebre è tale che i poeti che ne disegnano un ritratto negativo non possono essere tacciati di errore56. Si potrebbero fare molti esempi tratti dalla Sylva di considerazioni fatte a proposito della donna, del matrimonio o su altre questioni in cui si dà come assodata una circostanza o un’osservazione tratta dall’opera di un poeta, che sembra godere della stessa attendibilità dello storico57. Così nel quarto libro della Sylva, nel quale Nevizzano espone le ragioni a favore del matrimonio e dunque tenta un recupero in positivo dell’immagine della donna, il Nostro afferma che il motivo per cui la letteratura è in gran parte sfavorevole alla donna è perché a scrivere sono quasi esclusivamente gli uomini e dunque, confermando il parallelo giuridico tra testimonianza della letteratura e testimonianza nel processo, alla donna non manca il diritto, bensì i mezzi per provarlo : « Et habent mulieres infinitas praerogativas quas viri non habent : quae copiosus scriptae comperirentur, si mulieres scriberent ut viri faciunt […] unde eis non deficit ius, sed probatio58. »

  • 59 Aristotele, Metafisica, I, 2, 983a.
  • 60 I. de Nevizanis, Sylva nuptialis, op. cit., IV, p. 346, n. 101 : « Et Augustinus in i. de Civitate (...)
  • 61 Ibid., p. 346, n. 101.
  • 62 Ibid. Del resto l’attendibilità della testimonianza dei poeti era già stata oggetto di discussione (...)

21Il meccanismo della quaestio, che prevede la confutazione di quelle stesse accuse al sesso femminile su cui Nevizzano si è a lungo soffermato nella prima parte dell’opera, porta l’Astigiano a mettere radicalmente in discussione, nel quarto libro della Sylva, proprio l’attendibilità della testimonianza dei poeti, a cui come detto ha fatto e continua a fare riferimento. L’autorità a cui fare appello è in primo luogo quella di Platone secondo il giudizio del quale i poeti dovrebbero essere espulsi dalla città. Anche Aristotele, però, avrebbe affermato nel primo libro della Metafisica che i poeti spesso mentono59. La scarsa attendibilità di Virgilio sarebbe stata inoltre denunciata da Sant’ Agostino nel De civitate Dei60. Ancora si ribadisce che « Praeterea poetarum proprium est mentiri », tanto che le Novelle del Boccaccio in fondo « sunt fabulae61 ». E la distinzione tra il mondo immaginario prodotto dall’ispirazione poetica e la narrazione storica è ricordata quando Nevizzano afferma che molti poeti non apprezzano Lucano « quod non scripserit fabulas, sed historiam62 ».

  • 63 Ad esempio Nevizzano adduce le vicende della Historia de duobus amantibus di Enea Silvio Piccolomin (...)

22Questa requisitoria contro l’attendibilità del racconto poetico ci pare abbia una valenza assai limitata, in buona parte funzionale alla confutazione delle argomentazioni misogine per lo più provenienti, come aveva ammesso lo stesso giurista piemontese, dall’opera di poeti e commediografi. Nel complesso, ci pare smentita dalla circostanza che tutta la Sylva è costellata da continui richiami alla testimonianza delle opere poetiche e, se è vero che gran parte di esse sono poco favorevoli alla donna, vi sono delle eccezioni che sono puntualmente ricordate63.

  • 64 M. D. Chenu, La Teologia nel dodicesimo secolo, trad. it. di P. Vian, Milano, Jaca Book, 1983, p. 3 (...)
  • 65 Un esempio per tutti la glossa Poeta Homero, Inst., de emptione et venditione (I. 3, 24), Instituti (...)

23Fin qui abbiamo visto Nevizzano considerare la letteratura come testimonianza e quale deposito di loci communes. Senza considerare queste diverse forme come completamente staccate le une dalle altre, bensì intrecciate in maniera forse inconsapevole dall’autore a formare l’orditura della sua opera, alle due menzionate si può aggiungerne una terza, ossia il ricorso alla letteratura come auctoritas. Possiamo intendere tale termine, secondo l’indicazione di Chenu, come « la dignità in virtù della quale un uomo – magistrato, scrittore, testimone, prete – è degno di credito, di considerazione, di fiducia64 ». Non vi è dubbio infatti che all’interno di una rassegna di citazioni letterarie quanto mai ampia, soprattutto alcuni di questi autori godano di uno statuto particolare, dovuto al loro prestigio e, spesso, alla circostanza di essere autori in qualche modo « canonizzati » per essere ampiamente citati nella glossa accursiana o nei commentari dei giureconsulti dell’età precedente65. Non è difficile infatti osservare come Nevizzano tenga in grandissima considerazione l’opinione di alcuni classici, specialmente Virgilio, Ovidio, Orazio, Properzio e Terenzio, e quella di autori di grandissima fama temporalmente a lui più vicini come Dante, Boccaccio e Petrarca.

  • 66 L’evoluzione dall’auctoritas del testo all’auctoritas magistralis, che costituisce l’ennesimo paral (...)

24Come detto, le varie forme in cui opere ed autori di taglio non strettamente giuridico sono utilizzati da Nevizzano sono solo per comodità e chiarezza espositiva scindibili in modo netto. In realtà esse sono fortemente legate poiché è evidente che l’attendibilità della testimonianza offerta da un poeta piuttosto che da un altro è strettamente legata all’autorità di cui lo stesso gode, così come dall’auctoritas di un testo si passa ben presto all’auctoritas magistralis66 ossia all’opinione condivisa dai più, al luogo comune o alla communis opinio, come lascia intendere il giureconsulto astigiano :

  • 67 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., V, p. 432, n. 24.

nihilominus si legem nec rationem nec authenticam scripturam habeamus, sufficit nobis quod Doctores communiter aliquid teneant. et satis dicimur tunc habere authenticam scripturam67.

25L’impressione che si ricava dalla lettura della Sylva è che Nevizzano, fiducioso nella possibilità di raggiungere una « verità » attraverso il confronto delle opinioni e l’adesione a ciò che è ritenuto vero dai più o dai più saggi, tenti una generalizzazione della metodologia giuridica della communis opinio che si andava affermando in quegli anni, rivendicando alla giurisprudenza quel ruolo di scientia scientiarum fortemente messo in discussione dalla polemica umanistica. Questo allargamento di orizzonte spiega bene per quale motivo la sua opera risulti alla fine una galleria ricchissima di opiniones non solo di giuristi, come era lecito aspettarsi, ma anche di filosofi, teologi, moralisti, commediografi e poeti.

26Ed è per questa via che la letteratura entra a buon titolo nell’opera e nel ragionamento del giurista e ciò non perché dal poeta ci si possa aspettare l’esatta interpretazione di una norma, bensì perché la scienza giuridica, non riducibile, come detto, a mera tecnica interpretativa, rivendica a sé l’altissimo fine di garantire alla civitas la pace e l’amicitiacivilis (ossia, aristotelicamente, la giustizia), che sono le premesse necessarie al fine supremo della salvezza dell’anima :

  • 68 Ibid., p. 519, n. 76.

dicit quod civilis consideratio solum tendit dirigere actus nostros in pace et civili amicitia quae secundum Philosophum viii Ethicorum videtur civitates continere et sic ad charitatem quae potissima est. dirigere animas in caelum : ad quae sine ea nemo transit68 .

  • 69 Ibid., p. 496, n. 69.
  • 70 Ibid.
  • 71 Ibid.

27L’aggancio ai valori e le finalità non meramente esegetiche della scienza giuridica impongono al giurista il confronto e il ricorso agli altri saperi. Nevizzano esprime chiaramente la sterilità di un atteggiamento di chiusura, diremmo di « specializzazione », da parte non solo del giurista, ma anche del filosofo o del teologo. L’Astigiano polemizza di conseguenza con quei canonisti che credono di poter risolvere ogni problema solo sulla base e in ragione del diritto della Chiesa e polemizza altresì con Martin Lutero che, di contro, affermava la sufficienza della sola legge evangelica condannando il diritto canonico69. Allo stesso modo sono da deprecare quei giuristi che « nihil sciunt de libris Poetarum et Philosophorum, nec de moralibus : quod est peius et damnabilius pro salute : nec mirum, quia moralitas est summa summarum in regimine mundi70 ». Certo queste letture non possono né debbono sostituire lo studio delle opere giuridiche da cui il giurista trae la sostanza del suo sapere : « non tamen tantum studeant istis quod obliviscantur leges : quia ex aliis paleas, ex istis collige grana71. »

  • 72 C. Vasoli, Le discipline e il sistema del sapere, art. cit., p. 28.
  • 73 E. Garin, Leggi, diritto e storia, art. cit., pp. 237-260 : 239 ; la lettera di Chansonette è del 1 (...)
  • 74 E. Garin, Leggi, diritto e storia, art. cit., p. 249.

28Nevizzano si inserisce così nella schiera dei fautori di un sapere allargato che superi i confini della singola disciplina, raccogliendo in questo modo una delle istanze dell’umanesimo. Si può ricordare, a titolo esemplificativo, quanto sosteneva Leonardo Bruni intorno alla necessità di una peritia litterarum nello studio dell’uomo, studio che non può essere esclusivo appannaggio dei giuristi72. Un’altra testimonianza, ricordata da Eugenio Garin, è quella del giurista francese Claude Chansonette, il quale scrivendo a Cornelio Agrippa affermava di dedicare « ogni momento libero alle lettere, senza le quali lo studio del diritto è come mutilo e manchevole73 ». L’opera di Nevizzano ci pare avere la pretesa di essere la risposta di un giurista sensibile e colto alle critiche che da tempo avevano colpito la scientia iuris e il ceto dei giuristi, già da Francesco Petrarca accusato di aver perso di vista la dimensione etica e di aver ridotto il diritto da arte liberale ad arte meccanica, a pura tecnica74.

  • 75 Si vedano sul punto le osservazioni in C. Vasoli, Le discipline e il sistema del sapere, art. cit., (...)

29Il diritto, lo ius distinto dalle leges che pure ne costituiscono i principi da cui prende le mosse l’interpretatio del giurista, è dunque strettamente ancorato all’etica ed è fondato sui valori. Questa caratterizzazione assiologica spiega anche la decisa opzione del giurista di diritto comune in genere e, in particolare, di Nevizzano per il ragionamento dialettico, l’unico possibile laddove non si tratti di certezze indiscutibili, ma di verità probabili, non necessarie, secondo la distinzione tracciata da Aristotele75. La matrice dialettico-retorica che caratterizza in maniera molto marcata l’opera di Nevizzano diviene la condizione di possibilità di questo dialogo che potremmo definire con termine moderno « interdisciplinare ».

  • 76 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., I, p. 88, nn. 182 e 183 : « argumentum proprie est Legis (...)
  • 77 Cfr. A. Giuliani, Logica, art. cit., p. 16 ; A. M. Hespanha,Introduzione alla storia del diritto eu (...)

30E che uno dei tramiti tra diritto e letteratura sia rappresentato proprio dal comune sostrato retorico è confermato da Nevizzano medesimo quando individua nel discorso di carattere argomentativo il mezzo di espressione proprio dei giuristi e dei letterati76, così come il valore stesso riconosciuto alla communis opinio altro non è che l’espressione di una preferenza verso un tipo di sapere fondato non su premesse indubitabili, ma sull’accettazione e l’accordo dei più, o dei più esperti77.

31Questa scelta, che traspare dall’impostazione stessa, oltre che dal contenuto della Sylva nuptialis, non poteva peraltro essere dichiarata troppo apertamente per non esporsi al rischio di avvalorare le accuse mosse ai giuristi da medici e letterati di essere cultori non di una scienza, ma di un sapere fondato sull’opinione mutevole.

  • 78 Cfr. D. Maffei, Gli Inizi dell’umanesimo giuridico, op. cit., pp. 66-78, nonché l’Introduzione di G (...)

32Abbiamo rilevato poc’anzi come l’opera di Nevizzano ci appaia una risposta alle critiche mosse dall’umanesimo alla giurisprudenza tradizionale. Tale intento si manifesta chiaramente nel quinto libro della Sylva in cui l’autore riprende il motivo centrale della quattrocentesca disputa delle arti, ossia il dibattito sul carattere scientifico o meno del diritto e sulla sua pretesa superiorità nei confronti della medicina78.

33In questo specifico contesto Nevizzano sembra in parte contraddire quanto risulta dall’esame complessivo della sua opera. Egli infatti, al preciso scopo di affermare ad un tempo il carattere di scientia del diritto e la sua superiorità sugli altri rami del sapere, dichiara che la notitia legalis è vera scientia, in quanto si fonderebbe su alcuni principi primi, le leggi, che sono veri e non opinabili :

  • 79 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., V, p. 507, n. 74.

Et sequeretur illud quod opponunt nobis artistae, quod professio seu notitia legalis non est scientia, quia consistat in opinionibus […]. Sed errant, quia imo est vera scientia : quia leges sunt nobis scriptae tanquam prima principia, quae in qualibet scientia pro claris et veris ponuntur79.

34Si sbaglierebbe però a pensare che con ciò Nevizzano tradisca l’impostazione dialettica della sua opera, poiché i principi rappresentati dalle leggi non possono costituire le premesse certe di un sillogismo dimostrativo da cui trarre conclusioni altrettanto certe. Infatti le leggi scritte non disciplinano tutti i casi possibili e a colmare le lacune dell’ordinamento può intervenire solamente il giurista, il quale opera sì scientificamente, ma non attraverso la deduzione per via dimostrativa della soluzione del singolo caso, bensì utilizzando le leggi scritte come basi per svolgere un’argomentazione che consenta di offrire la soluzione migliore, quella maggiormente condivisa :

  • 80 Ibid., il corsivo è di chi scrive.

Et quoniam per legem scriptam impossibile est omnes casus comprehendere, subintrat legis interpretatio, quae deducendo argumenta et rationes a legibus scriptis, sicut aliae scientiae, a suis principiis, generat habitum scientificum aperiendo multas conclusiones, et decidendo multa dubia ex virtute aliarum legum80.

  • 81 In parte già citati sopra;a quelliaggiunge Nevizzano : « sicut finis medicinae est corporis sanitas (...)
  • 82 Ibid.
  • 83 Ibid., p. 519, n. 76.
  • 84 L’idea, tutt’altro che nuova, per cui sine ratio non datur lex era espressa in quegli anni anche da (...)
  • 85 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., V, pp 431-432, n. 23.
  • 86 Ibid., p. 524, n. 22 : « responsa prudentium rationabilia, licet non fuerint authorizata a principe (...)
  • 87 Ibid., p. 431, n. 21 : « Et econtra etiam dicimus, quod ubi habemus rationem naturalem quaerere leg (...)

35Per la certezza (di carattere dialettico e non matematico, come detto) delle sue conclusioni e per la nobiltà dei suoi fini81, la scienza giuridica « continet […] omnes scientias » ed è inferiore alla sola teologia82. La garanzia della certezza delle conclusioni della scientia legalis, proprio in quanto non può risiedere nel carattere dimostrativo del sillogismo utilizzato dal giurista, sembra riposare da un lato nell’aderenza delle leggi umane a quelle divine83, dall’altro nel carattere razionale del diritto connesso alla capacità della ragione umana di distinguere il vero dal falso84. Ciò significa che le norme giuridiche vanno osservate per il loro carattere razionale e non tanto, o non solo, per l’autorità di chi le ha poste in essere85. Tale conclusione costituisce la legittimazione prima del lavoro di interpretatio del giurista, dove con il termine interpretatio non si intende, ovviamente, la mera chiarificazione del significato di un testo, bensì l’operazione che consente al giureconsulto di colmare le lacune dell’ordinamento86, tanto che laddove v’è « razionalità » viene meno il bisogno di autorità87.

  • 88 In un’età ossessionata dall’idea dell’ordine, la donna rappresentava infatti il principio opposto, (...)
  • 89 Decretum Magistri Gratiani, in Corpus iuris canonici, editio lipsiensis secunda post Aemilii Ludovi (...)
  • 90 Si riteneva che la donna fosse inferiore all’uomo sia dal punto di vista fisico che morale, secondo (...)

36L’idea di un ordine razionale delle cose che la ragione umana può leggere, colloca Nevizzano ben all’interno della consolidata tradizione per la quale lo ius non è il prodotto di una volontà (non di una volontà umana, perlomeno), ma si trova scritto nella natura. Esemplare in questo senso è la soluzione data nella Sylva alla questione se sia o meno opportuno sposarsi. La dettagliata illustrazione dei difetti della donna non impedisce a Nevizzano di ritenere utile il matrimonio, purché all’interno di esso la donna continui a rivestire una posizione subordinata in modo da permettere che lo stretto controllo del marito neutralizzi la « pericolosità » derivante da innate tendenze del suo carattere88. La subordinazione della donna all’uomo era ritenuta infatti conforme ad un ordine naturale delle cose e trovava la sua espressione giuridica nel Decretum di Graziano : « Est ordo naturalis in hominibus ut serviant foeminae viris, filii parentibus : quia in illis hec iusticia est, ut maiori serviat minor89. » Una tale gerarchia è chiaramente supportata dalla testimonianza di filosofi, teologi, giuristi, poeti e medici90.

  • 91 Osserva Piero Fiorelli, a questo proposito, come « l’indagine giuridica e l’indagine linguistica, i (...)

37L’operazione di raccolta e di riordino delle molteplici autorità, la contrapposizione delle opinioni alla ricerca della migliore, il tentativo di dialogo con gli altri rami del sapere ci pare trovino la loro giustificazione e il loro significato autentico proprio nella convinzione dell’esistenza di una corrispondenza tra l’ordine delle cose e l’ordine giuridico, a cui si dovrebbe aggiungere l’ordine della lingua in virtù di un nesso necessario tra parole e cose91. Infatti Nevizzano, trattando della natura della « definizione » nel diritto riconosce un rapporto non arbitrario e non convenzionale tra res e verba.

  • 92 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., V, p. 86, n. 172. Il riferimento è ovviamente alla nota (...)
  • 93 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., V, p. 85, n. 170 : « quod omnis quae a ratione suscipitu (...)
  • 94 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., p. 85, n. 171.
  • 95 Ibid.

38La definizione è necessaria alla conoscenza, ma il giurista non deve fiduciosamente appoggiarsi ad essa come ad un solido fondamento, poiché può essere facilmente sovvertita92. Il pericolo è evitato se, anziché presumere che la definizione abbia fissato una volta per tutte la mobilissima realtà, la si consideri il punto di partenza della disputa93. Perciò chi « nescit diffinire et distinguere, nescit disputare94 ». Chiarita la portata e l’uso che il giurista deve fare della definizione, Nevizzano si sofferma brevemente sui termini che di quella sono gli elementi primi e lo fa per ricordare come « nisi nomen rei sciveris, cognitio rei perit. et Iuristae semper debent ponderare vocabula, in quibus exponendis etiam attenditur usus et consuetudo95 ».

  • 96 Nel pensiero dialettico infatti le definizioni offrono queste possibilità, in quanto « hanno una st (...)
  • 97 Usiamo ancora una volta parole di Giuliani, che riconosce nel « rapporto tra il carattere metaforic (...)
  • 98 Parte di essi sono ricordati in C. Lessona, La Sylva nuptialis, op. cit., passim.
  • 99 A. Giuliani, Logica, art. cit., p. 27. Dello stesso autore si veda anche La « nuova retorica » e la (...)
  • 100 Ibid.

39Le considerazioni dell’Astigiano sono peraltro perfettamente in linea con la natura dialettica del suo pensiero, che è ulteriormente confermata sia dalle possibilità argomentative riconosciute alle definizioni medesime96 sia dalla consapevolezza della « profonda interferenza fra fenomeno linguistico e giuridico97 ». Quest’ultima è testimoniata dal fatto che Nevizzano accosti all’opinione dei giuristi, non solo quella dei letterati, ma anche la meno illustre opinione del volgo, espressa attraverso la citazione di proverbi e detti in volgare italiano e francese98. Tale operazione ha significato solamente se si nutre fiducia nell’uso ordinario di un linguaggio che, lungi dall’essere arbitrario, appare « il veicolo dei punti di vista, delle credenze, delle ideologie99 ». Come osserva ancora Alessandro Giuliani « la parola serve per esprimere il giusto e l’ingiusto e pertanto ha una funzione precettiva100 ».

40In conclusione possiamo osservare come l’opzione del giurista piemontese per il carattere « probabile » della verità raggiungibile dall’intelletto umano si intrecci indissolubilmente con la fede nella razionalità e nella valenza assiologica di un diritto che non è il prodotto dell’arbitraria volontà di un legislatore umano.

  • 101 Il carattere « pratico » e argomentativo del ragionamento giuridico è stato riproposto all’attenzio (...)

41Il diritto, vera philosophia, è ancora strettamente legato all’etica e, di conseguenza, si sviluppa attraverso un ragionamento « pratico », dialettico-retorico101. Esiste così un terreno d’incontro con l’« artista », con il cultore degli studia humanitatis e tale terreno è proprio quello dei valori comuni all’uomo « ragionevole ».

  • 102 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., V, p. 496, n. 69.

42Per questo, ammonisce l’Astigiano, abdicano al loro ruolo quei giuristi che, paghi di esercitare la raffinatissima tecnica ermeneutica di cui sono provvisti al solo scopo di interpretare la norma giuridica, « nihil sciunt de libris Poetarum et Philosophorum102 ».

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Notes

1 F. Calasso, Umanesimo giuridico, in Id., Introduzione al diritto comune, Milano, Giuffrè, 1970 =1951, pp. 181-205 : 192.

2 Ibid., p. 188, anche se non mancarono le affermazioni dell’autosufficienza della scienza giuridica, cfr. D. Quaglioni, Autosufficienza e primato del diritto nell’educazione giuridica preumanistica, in Sapere e/è Potere. Discipline, dispute e professioni nell’Università medievale e moderna. Il caso bolognese a confronto, Atti del IV Convegno di Bologna (13-15 aprile 1989), II : Verso un nuovo sistema del sapere, a cura di A. Cristiano, Bologna, Istituto per la Storia di Bologna, 1990, pp. 125-134, spec. pp. 126-127.

3 La definizione è quella delle Istituzioni di Giustiniano, Inst. 1, 1.

4 C. Vasoli, Le discipline e il sistema del sapere, in Sapere e/è Potere, op. cit., pp. 11-36 : p. 17.

5 Ibid., pp. 20-21.

6 Su questa ambizione della scienza giuridica si vedano da ultimo le osservazioni in D. Quaglioni, À une déesse inconnue. La conception pré-moderne de la justice, Parigi, Publications de la Sorbonne, 2003, pp. 94-96.

7 Sull’intonazione filosofica della riflessione giuridica al principio dell’età moderna, cfr. P. Prodi, Una storia della giustizia. Dal pluralismo medievale dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto posivivo, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 155-217. Cfr. inoltre E. Garin, Leggi, diritto e storia nelle discussioni dei secoli xv e xvi, in Id., L’Età nuova. Ricerche di storia della cultura dal xii al xvi secolo, Napoli, Morano, 1969, pp. 237-260.

8 Fondamentale in questo senso la riflessione di Bartolo da Sassoferrato, cfr. D. Quaglioni, Diritto e teologia nel « Tractatus testimoniorum » bartoliano, in Id., « Civilis sapientia ». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno, Rimini, Maggioli, 1989, pp. 107-125.

9 D. Quaglioni, À une déesse inconnue, op. cit., p. 94.

10 Sull’eccessiva semplificazione della contrapposizione tra mos gallicus e mos italicus si rimanda a D. Maffei, Gli Inizi dell’umanesimo giuridico, Milano, Giuffrè, 1972 (ristampa inalterata dell’edizione originale 1956), spec. pp. 15-23 ; D. Quaglioni, Tra bartolisti e antibartolisti. L’umanesimo giuridico e la tradizione italiana nella Methodus di Matteo Gribaldi Mofa (1541), in Studi di storia del diritto medioevale e moderno, a cura di F. Liotta, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 185-212 ; I. Birocchi, Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 233-239.

11 P. Grossi, L’Ordine giuridico medievale, Roma-Bari, Laterza, 1995, spec. pp. 13-15. Alle soglie del Cinquecento, come rileva Italo Birocchi, appare in crisi irreversibile l’idea « di un ordinamento nel quale cose, uomini e comunità erano legati tra loro attraverso vincoli necessari e concepiti per fini precostituiti, un ordinamento strutturato per gerarchie entro le quali i singoli e le comunità trovavano ciascuno il proprio posto », cfr. I. Birocchi, Alla ricerca dell’ordine, op. cit., p. 1.

12 Ibid., p. 8.

13 Questa operazione al tempo stesso di costruzione e riconoscimento (ossia interpretazione), è magistralmente illustrata nel già citato P. Grossi, L’Ordine giuridico medievale, op. cit. ; in particolare ci piace ricordare un passo del libro di Paolo Grossi in cui, con grande icasticità, si parla della « costruzione giuridica medievale come interpretazione di un ordine soggiacente », ibid., p. 13.

14 Cfr. I. Birocchi, Alla ricerca dell’ordine, op. cit., p. 10.

15 Sul giureconsulto e la sua opera principale si rinvia al pur datato C. Lessona, La « Sylvanuptialis » di Giovanni Nevizzano giureconsulto astigiano del Secolo xvi, Torino, 1886, pp. 15-44. Nevizzano nacque a Buttigliera d’Asti forse verso il 1490. Studiò a Pavia e a Padova, avendo come maestri tra gli altri Curzio il Giovane, Giason del Maino e Filippo Decio. Si addottorò in utroque iure all’università di Torino il giorno 8 ottobre 1511. In seguito risiedette con tutta probabilità nel capoluogo piemontese, nella cui università tenne la cattedra di diritto civile. Morì nel 1540. Notizie e giudizi sul giurista astigiano, anche se per lo più riguardanti due interessanti quaestiones in cui Nevizzano proponeva una semplificazione dei testi normativi attraverso l’intervento del sovrano, si possono leggere in F. Calasso, Il problema storico del diritto comune, in Id., Introduzione al diritto comune, op. cit., pp. 79-136 : 85 ; G. Astuti, Legislazione e riforme in Piemonte nei secoli xvi-xviii, in La Monarchia piemontese nei secoli xvi-xviii : lezioni di storia del Piemonte, tenute da Guido Astuti e Francesco Cognasso, Roma, La Famija Piemonteisa, 1951, ora in Id., Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1984, II, pp. 585-620 : 593-594 ; D. Maffei, Gli Inizi dell’umanesimo giuridico, op. cit., pp. 126-127 ; M. Cavina, Dottrine giuridiche e strutture sociali padane nella prima età moderna. Carolus Ruinus (1456-1530) eminens scientiae doctor, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 85-97 ; I. Birocchi, Alla ricerca dell’ordine, op. cit., pp. 269-270.Sulla cultura giuridica piemontese e torinese del tempo si vedano G. S. Pene Vidari, Stato sabaudo, giuristi e cultura giuridica, « Studi Piemontesi », XV, 1, 1986, pp. 135-141, nonché D. Quaglioni, La cultura giuridico-politica fra Quattro e Cinquecento, in Storia di Torino, II : Il Basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536), a cura di R. Comba, Torino, Einaudi, 1997, pp. 628-642.

16 A proposito delle quaestiones di Nevizzano, Calasso parla di « precorrimento della codificazione » (F. Calasso, Il problema storico del diritto comune, art. cit., p. 85) ; ne sottolinea la formazione umanistaI. Birocchi, Alla ricerca dell’ordine, op. cit., pp. 269-270 ;Cavinagiudica l’Astigiano un prosecutore della linea giasoniana di razionalizzazione del sapere giuridico ed elaborazione della communis opinio con intenti pratici (M. Cavina, Dottrine giuridiche…, op. cit., pp. 92-97) ; mentre Maffei ritiene che il Nostro non riesca a « liberarsi del tutto della metodologia giuridica tradizionale, pur rompendone spesso gli schemi », anche se gli appare « tutt’altro che insensibile a un mutamento metodologico », D. Maffei, Gli Inizi dell’umanesimo giuridico, op. cit., p. 127.

17 Un tale atteggiamento è riconoscibile nelle opere di Andrea Alciato, Ulrich Zasius, Bonifacio Amerbach solo per fare alcuni esempi, tra i più illustri e noti ; cfr. D. Maffei, Gli Inizi dell’umanesimo giuridico, op. cit., pp. 52-54, nonché A. Mazzacane, Sistematiche giuridiche e orientamenti politici e religiosi nella giurisprudenza tedesca del secolo xvi, in Studi di storia del diritto medioevale e moderno, op. cit., pp. 213-252 : 227-229.

18 La Sylva nuptialis esce a stampa una prima volta in quattro libri nel 1518 (Clarissimi iurisco[n]sulti D. Io. de Nevizanis civis Asten. Sylva nuptialis..., Premissa diligenti castigatione imp[re]ssit in amena Civitate Aste[n]si Franciscus de silva, 1518) ; nelle edizioni successive al 1523 (probabile anno in cui Nevizzano rimette mano all’opera e la amplia) i libri in cui è divisa la Sylva sono sei (a partire dall’edizione lionese del 1524) ; cfr. per notizie sull’opera C. Lessona, La Sylva nuptialis, op. cit., spec. pp. 45-48.

19 Se l’opportunità di sposarsi costituisce l’argomento portante dell’opera del giureconsulto piemontese, non solo di questo si occupa Nevizzano, poiché attorno a quello si dipanano in verità tutta una serie di altri temi, dalle monitorie, ai modus arguendi in iure, fino alla questione sul modo in cui il giudice deve giudicare, che occupa gli ultimi due libri della Sylva, il quinto e il sesto. Una rassegna sui vari argomenti di carattere giuridico trattati da Nevizzano si legge sempre in C. Lessona, La Sylva nuptialis, op. cit., pp. 61-135. Riguardo alla questione del matrimonio in G. Nevizzano mi permetto di rinviare a G. Marchetto, Il matrimonio tra politica e diritto : la « Sylva nuptialis » di Giovanni Nevizzano d’Asti (1518), « Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento », XXIX, 2004 (in corso di stampa).

20 Sul tema cf. D. Frigo, Dal caos all’ordine : sulla questione del « prender moglie » nella trattatistica del sedicesimo secolo, in Nel cerchio della luna. Figure di donna in alcuni testi del xvi secolo, a cura di M. Zancan, Venezia, Marsilio, 1983, pp. 57-93 ; nonché Id., Il Padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell’« economica » tra Cinque e Seicento, Roma, Bulzoni, 1985.

21 Con l’unica eccezione della teologia (cfr. I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., lib. V, p. 519, n. 76), secondo l’insegnamento bartoliano, cfr. D. Quaglioni, À une déesse inconnue, op. cit., pp. 83-92 e spec. p. 85.

22 Può stupire semmai il numero di citazioni tratte dalle opere di questi autori, decisamente superiore alla norma.

23 In particolare Nevizzano manifesta una profonda conoscenza della letteratura francese a lui contemporanea come dimostrano gli studi di Mombelli, cfr. G. Mombelli, Reflets de la culture française dans l’œuvre d’un juriste astesan du début du xvie siècle : la « Sylva nuptialis » de Giovanni Nevizzano, in « Et c’est la fin pour quoy nous sommes ensemble. » Hommage à Jean Dufournet professeur à la Sorbonne Nouvelle : littérature, histoire et langue du Moyen Âge, Parigi, Champion, 1993, t. III, pp. 991-1008 ; Id., Note sur l’œuvre d’un juriste astesan : la « Sylva nuptialis » de Giovanni Nevizzano, in Mélanges de poétique et d’histoire littéraire du xvie siècle offerts à Louis Terreaux, Parigi, Champion, 1994, pp. 427-439, che si legge in versione ampliata in Id., Reflets de la culture française en langue latine dans l’œuvre d’un juriste astesan : la « Sylva nuptialis » de Giovanni Nevizzano, « Studi francesi », XXXIX, 2, 1995, pp. 214-229.

24 Cfr. C. Vasoli, La dialettica umanistica e la metodologia giuridica nel secolo xvi, in La Formazione storica del diritto moderno in Europa, Firenze, Olschki, 1977, pp. 237-273.

25 Ibid., pp. 253-254.

26 La definizione è dello stesso Nevizzano e si può leggere nell’epistola dedicatoria premessa all’opera indirizzata a Gabriele da Lodi, gran Cancelliere di Savoia ; sulle relazioni di Nevizzano con l’influente personaggio si veda C. Lessona, La Sylva nuptialis, op. cit., pp. 24-27.

27 Ibid., p. 7, n. 11 : « imitandas apes ex diversis floribus legentes mella et sic erit dulcis rerum mistura bonarum ». La metafora delle api è di Seneca (Lettere a Lucilio, 84, 3), anche se Nevizzano la legge nelle Lettere familiari di Francesco Petrarca, cfr. F. Petrarca, Le Familiari, edizione critica per cura di V. Rossi, vol. IV per cura di U. Bosco : libri XX-XXIV, Firenze, Sansoni, 1942, lib. XXIII, 19, 13, p. 206 : « Standum denique Senece consilio quod Senecam Flacci erat, ut scribamus scilicet sicut apes mellificant, non servatis floribus sed in favos versis, ut ex multis et variis unum fiat, idque aliud est melius » ; sulla « buona imitazione » degli antichi propugnata da Petrarca e alla quale Nevizzano si richiama si vedano le osservazioni in M. Fumaroli, L’Età dell’eloquenza. Retorica e « res literaria » dal Rinascimento alle soglie dell’epoca classica, trad. it. di E. Bas, M. Botto, G. Cillario, Milano, Adelphi, 2002, p. 69 (ed. originale Ginevra, Droz, 1980).

28 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., lib. I, p. 5, n. 9.

29 Ibid.

30 Clementis Papae V, Constitutiones, in Corpus iuris canonici editio lipsiensis secunda post Aemilii Ludovici Richteri curas… instruxit Aemilius Friedberg, pars secunda, Graz, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, 1959 (unveränderter Nachdruck der 1879 in Leipzig), c. Saepe, tit. de verborum significatione (2, V, 11), c. 1200.

31 Cfr. M. D. Chenu,La Teologia come scienza nel xiii secolo, trad. it. di M. Spranzi e M. Vigevani, Milano, Jaca Book, 1971, pp. 42-50 (ed. originale Parigi, Vrin, 1957) ; M. Grabmann, Storia del metodo scolastico condotta su fonti edite e inedite, II : Il metodo scolastico nel xii e all’inizio del xiii secolo, trad. it. di M. Candela e P. Buscaglione Candela, Firenze, La Nuova Italia, 1980, pp. 137-156 (ed. originale Friburgo, Herder, 1909-1911) ; E. Gilson, La Filosofia nel Medioevo. Dalle origini patristiche alla fine del xiv secolo, trad. it. di M. A. del Torre, Firenze, La Nuova Italia, 1973, pp. 281-288 (ed. originale Parigi, Payot, 1952).

32 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., lib. I, p. 2, n. 2.

33 Nevizzano contrappone sofistica a dialettica, anche se propriamente la contrapposizione è tra sofistica (l’arte della discussione ordinata) ed eristica, aristotelicamente intesa come discussione fondata su falsi sillogismi o su paralogismi.

34 I. de Nevizanis, Sylva nuptialis, op. cit., lib. I, p. 2, n. 2.

35 « Quia disputando cervicose e sophistice veritas obumbratur » : ibid., p. 1, n. 1.

36 Ibid., p. 2, n. 3 : « moderate disputando […] non inutiliter exercentur ingenia ».

37 Ibid., p. 2, n. 4.

38 Ibid., p. 4, n. 8.

39 Cfr. A. Giuliani, Logica, in Enciclopedia del diritto, XXV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1975, pp. 16 e 18.

40 L. Ea est natura, ff. de regulis iuris (D. 50, 17, 66).

41 Digestum novum, Lugduni, apud Hugonem a Porta, et Antonium Vincentium, 1558, gl. Ea est natura ad l. Ea est natura, op. cit. p. 1301. La glossa porta la sigla di Azzone.

42 Digestum novum, op. cit., gl. Cavillationis ad l. Ea est natura, op. cit. : « Cavillationis : apud nos cavillatio : apud dialecticos fallacia. »

43 I. de Nevizanis, Sylva nuptialis, op. cit., I, pp. 6-10.

44 Sui rinnovati rapporti tra la dialettica e la retorica di tradizione umanistica e gli studi giuridici si sofferma C. Vasoli, La dialettica umanistica e la metodologia giuridica, art. cit., pp. 237-279 ; si veda inoltre V. Piano Mortari, Dialettica e giurisprudenza. Studio sui trattati di dialettica legale del sec. xvi, « Annali di storia del diritto », I, 1957, pp. 293-401.

45 B. Paradisi, Osservazioni sull’uso del metodo dialettico nei glossatori del sec. xii, in Atti del Convegno internazionale di Studi accursiani (Bologna, 21-26 ottobre 1963), Milano, Giuffrè, 1968, II, pp. 621-636, ora in Id., Studi sul medioevo giuridico, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1987, II, pp. 695-709 : 699.

46 C. Vasoli, La dialettica umanistica e la metodologia giuridica, art. cit., p. 257. Sottolinea ancora Vasoli come in una civiltà caratterizzata appunto dall’ideale della civile conversazione non potessero essere che le artes sermocinales a fornire i criteri di struttura di ogni discorso e i moduli organizzativi delle discipline maggiormente legate all’universo linguistico, tra cui ovviamente va annoverato il diritto, cfr. ibid., pp. 240-243.

47 Sulla volontà dei giuristi del Cinquecento di « consolidare i legami della giurisprudenza con le arti del discorso » si veda anche A. Mazzacane, Sistematiche giuridiche…, art. cit., pp. 217-218.

48 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., I, p. 26, n. 18. La citazione è tratta da Virgilio, Eneide, IV, 569 ; così sentenzia il dio Mercurio rivolto ad Enea che, anziché prendere il mare verso il Lazio, indugiava trattenendosi presso Didone, correndo i gravissimi rischi derivanti dal pericoloso furore in cui si era tramutato l’amore della regina : l’invito a partire dato al troiano è appunto motivato dall’imprevedibilità delle reazioni della donna.

49 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., I, p. 26, n. 18 : « fortuna recte pingitur in forma foeminae, quia est varia ».

50 Cfr. G. Minnucci,Processo e condizione femminile nella canonistica classica, in Studi di storia del diritto medioevale e moderno, op. cit., pp. 129-183 : 155-164, e dello stesso autore,La Capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico, Milano, Giuffrè, 2 voll. I : Da Graziano ad Uguccione da Pisa, 1989. II : Dalle scuole d’oltralpe a S. Raimondo di Pennaforte, 1994.

51 C. Forus est, extra, de verborum significatione (10 X, V, 40).

52 Tra i molti si può fare l’esempio del Bartolo del De reprobatione testium (cfr. Bartoli a Saxoferrato,De reprobatione testium summa capita, in Consilia, quaestiones, et tractatus, Venetiis, apud Iuntas, 1570, c. 172rA-B, n. 5). Come è noto il trattato De reprobatione testium non può con sicurezza essere attribuito a Bartolo pur comparendo sotto il suo nome nell’edizione giuntina citata (già il Diplovatazio, che pure lo aveva personalmente aggiunto alla raccolta dei trattati bartoliani, ne segnalava quantomeno la composizione a più mani), cfr. F. Calasso, Bartolo da Sassoferrato, in Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, VI,1964, pp. 640-669 : 659.

53 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., I, p. 26, n. 19 : « Octavo alligatur incontinentia muliebris : nam casta est quam nemo rogavit », il passo è tratto da Ovidio, Amores, 1, 8, 43. Va ricordato che i difetti femminili non sono semplicemente elencati, ma a ciascuno di essi segue una più o meno ampia disquisizione sulle conseguenze giuridiche e anche politiche derivanti da quello. Così, la lussuria femminile porta Nevizzano a discettare dell’adulterio che ne è la prima conseguenza. Il crimine è esaminato sia dal punto di vista giuridico (la disciplina, la liceità dell’uccisione degli adulteri da parte del marito, la condizione di eventuali figli adulterini, come causa di separazione dei coniugi) sia in un’ottica politica a cagione del disordine sociale che può causare (inimicizia tra famiglie che può degenerare addirittura in guerra, come nel caso della guerra di Troia, il cui casus belli fu offerto dalla fuga extraconiugale di Elena).

54 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., I, p. 80, n. 162 ; la metafora di Giovenale (evidenziata in corsivo da chi scrive) si legge nelle Satirae, VI, 165.

55 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., I, p. 80, n. 162 : « Et ultra ibi adducta vide late Comicos et Satyricos etiam. » Segue un elenco di autori qualificati tra coloro che scrissero male delle donne, tra cui si segnalano Jean de Meung, Alain Chartier,Alberico da Rosciate, Giovanni Boccaccio, gli autori del Malleus maleficarum, Erasmo da Rotterdam, Ludovico Ariosto.

56 Ibid., p. 81, n. 162 : « quod hodie mulieres strenuae dant operam ne Poetae plane vaniloqui fuisse videatur ».

57 Paradigmatica è la rassegna di regni rovinati a causa di una donna, con la menzione di Elena, Gezabele e Cleopatra.

58 I. de Nevizanis, Sylva nuptialis, op. cit., IV, p. 342, n. 95.

59 Aristotele, Metafisica, I, 2, 983a.

60 I. de Nevizanis, Sylva nuptialis, op. cit., IV, p. 346, n. 101 : « Et Augustinus in i. de Civitate Dei [De Civitate Dei, I, 3] dum loquitur de Virgilio dicit quod praeclarissimus fuit, more tamen poetarum mentitus est. »

61 Ibid., p. 346, n. 101.

62 Ibid. Del resto l’attendibilità della testimonianza dei poeti era già stata oggetto di discussione nella glossa accursiana, come si accennerà in seguito, cfr. infra n. 66.

63 Ad esempio Nevizzano adduce le vicende della Historia de duobus amantibus di Enea Silvio Piccolomini come prova della intelligenza e della prontezza d’ingegno della donna, cfr. ibid., p. 275, n. 29 e per l’episodio specifico menzionato, Enea Silvio Piccolomini, Storia di due amantie Rimedio d’amore, trad. e introd. di M. L. Doglio, con un saggio di L. Firpo, Torino, UTET, 1972, pp. 24-123 : 78.

64 M. D. Chenu, La Teologia nel dodicesimo secolo, trad. it. di P. Vian, Milano, Jaca Book, 1983, p. 399 (ed. originale Parigi, Vrin, 1976). Non vi è dubbio che si è in presenza in questo caso della persistenza di una mentalità tipicamente medievale, che accomunava teologi e giuristi e segnò profondamente l’educazione del giurista e dunque la sua forma mentis. Per giuristi e teologi questa comunanza ha la sua radice nella circostanza che entrambe le loro discipline trovano un’ineliminabile base in un testo scritto, cfr. ancora ibid., pp. 395-397. Si vedano inoltre le osservazioni di L. Lombardi, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano, Giuffrè, 1967, p. 173.

65 Un esempio per tutti la glossa Poeta Homero, Inst., de emptione et venditione (I. 3, 24), Institutiones, Lugduni, apud Hugonem a Porta, et Antonium Vincentium, 1558, p. 261 : « Nota argu. quod authoritates authorum et philosophorum sunt in causis allegandae. » La questione nella glossa è peraltro dibattuta ; infatti la gl. Virgilius alla l. Intantum, ff. de rerum divisione (D.1,8,6) [Digestum Vetus, Lugduni, apud Hugonem a Porta, et Antonium Vincentium,1558, p. 52] – legge in tema di luoghi sacri in cui è richiamata la testimonianza di Virgilio (« sicut testis in ea re est Virgilius ») – osserva che Virgilio « falsus testis est » e si riporta il contrasto di opinione tra coloro che ritengono l’autorità e dunque la testimonianza dei poeti allegabile in processo e coloro che sostengono l’inammissibilità di quella, in quanto inattendibile.

66 L’evoluzione dall’auctoritas del testo all’auctoritas magistralis, che costituisce l’ennesimo parallelismo tra diritto e teologia, è tratteggiata nel già citato M. D. Chenu, La Teologia nel dodicesimo secolo, op. cit., pp. 399-406, nonché in Id., « Authentica » et « Magistralia ». Deux lieux théologiques aux xiie et xiiie siècles, in Id., Studi di lessicografia filosofica medievale, a cura e con un saggio introduttivo di G. Spinosa, Firenze, Olschki, 2001, pp. 257-285.

67 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., V, p. 432, n. 24.

68 Ibid., p. 519, n. 76.

69 Ibid., p. 496, n. 69.

70 Ibid.

71 Ibid.

72 C. Vasoli, Le discipline e il sistema del sapere, art. cit., p. 28.

73 E. Garin, Leggi, diritto e storia, art. cit., pp. 237-260 : 239 ; la lettera di Chansonette è del 1518.

74 E. Garin, Leggi, diritto e storia, art. cit., p. 249.

75 Si vedano sul punto le osservazioni in C. Vasoli, Le discipline e il sistema del sapere, art. cit., p. 18.

76 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., I, p. 88, nn. 182 e 183 : « argumentum proprie est Legistarum et Artistarum ».

77 Cfr. A. Giuliani, Logica, art. cit., p. 16 ; A. M. Hespanha,Introduzione alla storia del diritto europeo, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 136-137 (ed. originale Lisbona, Publicações Europa-América, 1997).

78 Cfr. D. Maffei, Gli Inizi dell’umanesimo giuridico, op. cit., pp. 66-78, nonché l’Introduzione di Garin a La Disputa delle arti nel Quattrocento, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1982 (rist. anast. dell’edizione, Firenze, 1947), pp. vii-xx.

79 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., V, p. 507, n. 74.

80 Ibid., il corsivo è di chi scrive.

81 In parte già citati sopra;a quelliaggiunge Nevizzano : « sicut finis medicinae est corporis sanitas : ita finis legis humanae est mentes hominum facere et conservare sanas » (ibid., pp. 518-19, n. 76) e ancora « sicut continet scientia legalis omnes scientias […] Item legista conservat pacem sine qua Deus non colitur » (ibid., p. 529, n. 86).

82 Ibid.

83 Ibid., p. 519, n. 76.

84 L’idea, tutt’altro che nuova, per cui sine ratio non datur lex era espressa in quegli anni anche da PietroAndreaGammaro – giurista noto a Nevizzano che lo cita più di una volta – autore di un trattato di dialettica legale pubblicato nel 1514, cfr. V. Piano Mortari, Dialettica e giurisprudenza. Studio sui trattati di dialettica legale del sec. xvi, « Annali di storia del diritto », I, 1957, pp. 293-401 : 306.

85 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., V, pp 431-432, n. 23.

86 Ibid., p. 524, n. 22 : « responsa prudentium rationabilia, licet non fuerint authorizata a principe, servantur tamen pro lege ».

87 Ibid., p. 431, n. 21 : « Et econtra etiam dicimus, quod ubi habemus rationem naturalem quaerere legem, est infirmitas intellectus. » Osserva come, attraverso lo studio dialettico, si assista alla crescita d’importanza della ratio nel suo rapporto con l’auctoritas, G. Preti, Dialettica terministica e probabilismo nel pensiero medievale, in La Crisi dell’uso dogmatico della ragione, a cura di A. Banfi, Roma-Milano, Bocca, 1953, pp. 61-97.

88 In un’età ossessionata dall’idea dell’ordine, la donna rappresentava infatti il principio opposto, il caos : cfr. D. Frigo, Dal caos all’ordine, art. cit.

89 Decretum Magistri Gratiani, in Corpus iuris canonici, editio lipsiensis secunda post Aemilii Ludovici Richtericuras… instruxit Aemilius Friedberg, pars prior,Graz, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, 1959 (unveränderter Nachdruck der 1879), c. Est ordo 11, C. XXXIII, q. 5, c. 1254 ; sulla considerazione della donna nel Decretum, cfr. R. Metz, Recherches sur la condition de la femme selon Gratien, in Studia Gratiana. XII. Collectanea Stephan Kuttner, II, a cura di I. Forchielli e A. M. Stickler, Bologna, Institutum Gratianum, 1967, pp. 379-396.

90 Si riteneva che la donna fosse inferiore all’uomo sia dal punto di vista fisico che morale, secondo una risalente tradizione, peraltro vitale fino al xix secolo, che coniuga Aristotele e le Sacre Scritture, cfr. U. Mattioli, « Asthéneia » e « Andréia ». Aspetti della femminilità nella letteratura classica, biblica e cristiana antica, Roma, Bulzoni, 1983, pp. 19-42 ; nonché S. Campese, La donna e i filosofi, in Atti del convegno nazionale di studi su La donna nel mondo antico (Torino, 21-23 aprile 1986), a cura di R. Uglione, Torino, Associazione Italiana di Cultura Classica, 1986, pp. 105-117, spec. p. 112-117.

91 Osserva Piero Fiorelli, a questo proposito, come « l’indagine giuridica e l’indagine linguistica, intese nella loro essenza più generale e nel loro insieme, procedono fatalmente e procederanno di pari passo, frutti come sono d’un comune bisogno dello spirito umano » : P. Fiorelli, Storia giuridica e storia linguistica, « Annali di storia del diritto », I, 1957, pp. 261-291 : 263 ; si veda inoltre S. Pugliatti, Sistema grammaticale e sistema giuridico, in Id., Grammatica e diritto, Milano, Giuffré, 1978, pp. 1-75. Da ultimo ha richiamato nuovamente l’attenzione su questo parallelismo P. Grossi in Prima lezione di diritto, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 25-33.

92 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., V, p. 86, n. 172. Il riferimento è ovviamente alla nota regula iuris che recita « omnis definitio in iure periculosa est, rarum est enim, ut non subverti possit », l. Omnis definitio, ff. de regulis iuris (D. 50, 17, 202).

93 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., V, p. 85, n. 170 : « quod omnis quae a ratione suscipitur de aliqua re institutio, debet a diffinitione profisci, ut intelligatur quid sit de quo disputatur » ; Nevizzano cita, in questo caso, il De officiis di Cicerone (I, 2).

94 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., p. 85, n. 171.

95 Ibid.

96 Nel pensiero dialettico infatti le definizioni offrono queste possibilità, in quanto « hanno una storia ed una struttura figurata, metaforica : sono il prodotto di un sapere collettivo che è stato verificato attraverso una ricerca sociale » : cfr. A. Giuliani, Logica, art. cit., p. 32.

97 Usiamo ancora una volta parole di Giuliani, che riconosce nel « rapporto tra il carattere metaforico del linguaggio e la sua funzione prescrittiva » – rapporto in virtù del quale l’interferenza tra diritto e linguaggio è possibile – una delle tesi centrali del pensiero dialettico, cfr. A. Giuliani, Logica, art. cit., p. 27.

98 Parte di essi sono ricordati in C. Lessona, La Sylva nuptialis, op. cit., passim.

99 A. Giuliani, Logica, art. cit., p. 27. Dello stesso autore si veda anche La « nuova retorica » e la logica del linguaggio normativo, « Rivista internazionale di filosofia del diritto », XLVII, 1970, pp. 374-390, spec. pp. 374-382.

100 Ibid.

101 Il carattere « pratico » e argomentativo del ragionamento giuridico è stato riproposto all’attenzione del giurista contemporaneo dal movimento della Nouvelle Rhétorique. Tra i molti contributi ci limitiamo a richiamare l’opera che costituisce il manifesto del movimento, ossia C. Perelman, in collaborazione con L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique, Parigi, Presses universitaires de France, 1958, nonché C. Perelman, Logica giuridica nuova retorica, presentazione di A. Giuliani, a cura di G. Crifò, Milano, Giuffrè, 1979 (ed. originale Parigi, Dalloz, 1976). Ha sottolineato il carattere « necessariamente » topico del pensiero giuridico anche T. Viehweg, Topica e giurisprudenza, a cura di G. Crifò, Milano, Giuffrè, 1962 (ed. originale Monaco, C. H. Beck’she Verlagsbuchhandlung, 1953).

102 I. de Nevizanis,Sylva nuptialis, op. cit., V, p. 496, n. 69.

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Pour citer cet article

Référence papier

Giuliano Marchetto, « Luoghi letterari e argomentazione giuridica nella Sylva nuptialis di Giovanni Nevizzano d’Asti (1518) »Laboratoire italien, 5 | 2005, 85-104.

Référence électronique

Giuliano Marchetto, « Luoghi letterari e argomentazione giuridica nella Sylva nuptialis di Giovanni Nevizzano d’Asti (1518) »Laboratoire italien [En ligne], 5 | 2005, mis en ligne le 07 juillet 2011, consulté le 19 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/428 ; DOI : https://doi.org/10.4000/laboratoireitalien.428

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Auteur

Giuliano Marchetto

Giuliano Marchetto enseigne l’histoire du droit à l’université de Trente. Docteur en histoire du droit italien (université de Milan) avec une thèse sur La Separazione dei coniugi nella dottrina canonistica classica (secc. xiii-xv), il a publié des articles sur l’institution matrimoniale dans la doctrine juridique médiévale, sur les rapports entre droit et théologie au Moyen Âge et à l’époque moderne, et sur l’interpretatio iuris chez les juristes du droit commun (ius commune).

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